Cassazione Civile, Ordinanza n. 27714/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità o inefficacia degli addebiti effettuati su un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dalla fine degli anni '90 al 2011, nonché su due conti anticipi confluiti nel conto principale. In particolare contestava interessi passivi ultra-legali mai pattuiti per iscritto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto, alcune spese addebitate e il superamento del tasso soglia di usura. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda rilevando che, nel giudizio di primo grado, non erano stati prodotti i contratti e che la ricostruzione del rapporto non era quindi possibile; aveva inoltre ritenuto non utile la consulenza tecnica richiesta, in mancanza dei documenti indispensabili. In cassazione la società ha dedotto violazione di legge e dei criteri di valutazione della prova, sostenendo di aver allegato sin dall'inizio che il contratto di apertura del conto non era mai stato stipulato per iscritto e che non poteva gravarle la prova di un fatto negativo, anche perché la produzione degli estratti conto avrebbe reso pacifica la questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. In via preliminare ha escluso che la notificazione del ricorso fosse inesistente, ritenendo che al più si trattasse di una nullità sanata dalla costituzione della banca controricorrente. Nel merito ha ritenuto infondato e in parte inammissibile il motivo: ha osservato che, dalla stessa impostazione della domanda, la correntista non contestava l'esistenza del rapporto di conto corrente, ma solo la nullità di specifiche clausole e addebiti; ciò comportava l'onere di produrre i contratti contenenti tali clausole, indispensabili per verificare la fondatezza della pretesa restitutoria. Ha inoltre rilevato che la censura sulla pretesa mancata stipulazione scritta del contratto era nuova e non adeguatamente trascritta o dimostrata nel ricorso. La Corte ha quindi confermato il rigetto delle domande e ha posto le spese a carico della ricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma non è stata accolta la censura.
artt. 99, 100, 112, 115 e 116 c.p.c.
Evocati dalla ricorrente per denunciare errori processuali nella valutazione della domanda e delle prove; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo corretta la valutazione del materiale probatorio e dell'onere di allegazione e prova.
L'onere della prova resta a carico di chi agisce per far valere il diritto, anche quando il fatto da provare abbia contenuto negativo; la negatività del fatto non inverte l'onere probatorio.
art. 117 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993)
primo, terzo, quarto e settimo comma
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla forma e sulla pattuizione degli interessi; la Corte non ha accolto la tesi perché mancava la produzione dei contratti necessari a verificare le clausole contestate.
art. 127 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993)
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle contestazioni sugli addebiti bancari; non ne è stata ravvisata la violazione.
art. 119 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993)
È stato richiamato nella motivazione della Corte d'appello, che ha rilevato come la correntista non avesse chiesto il rendiconto ai sensi di tale norma né ottenuto un ordine di esibizione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce per la ripetizione di somme addebitate su un conto corrente bancario in base a clausole ritenute nulle deve produrre il contratto contenente quelle clausole, perché solo così il giudice può verificare l'assenza o la nullità delle pattuizioni contestate.
- L'onere della prova non si inverte per il solo fatto che il fatto costitutivo del diritto abbia natura negativa: la prova può essere fornita mediante fatti positivi contrari o per presunzioni, ma resta a carico della parte che deduce il diritto.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta deduzioni di fatto non risultanti o non trascritte nel ricorso, specie quando la sentenza impugnata non le abbia prese in considerazione.
- Il principio di vicinanza della prova non opera quando il documento necessario è ordinariamente nella disponibilità di entrambe le parti al momento della sottoscrizione del contratto.
- La mancata produzione dei contratti bancari e l'assenza di una richiesta di esibizione o di documentazione ex art. 119 T.U.B. possono giustificare il rigetto della domanda restitutoria per difetto di prova della nullità delle clausole contestate.
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