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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18199/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IMU relativa agli anni 2012-2016, per complessivi euro 213.175,71, emessa in base ad avvisi di accertamento che la contribuente riteneva non ritualmente notificati. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società, ma in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha riformato la decisione, ritenendo valide le notifiche sulla base delle risultanze del portale SIATEL, che indicavano la sede legale della società in Palestrina, e degli avvisi di ricevimento restituiti con sottoscrizione riferita al legale rappresentante. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 2448 c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto valida la notificazione degli avvisi in un luogo diverso dalla sede legale, nonostante il trasferimento della sede fosse stato iscritto nel registro delle imprese e nonostante un successivo sopralluogo dei Vigili urbani avesse escluso l'esistenza in loco di una sede sociale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la Corte territoriale non avesse spiegato perché avesse privilegiato il SIATEL rispetto alla visura camerale e alla relazione dei Vigili urbani, né perché avesse attribuito la firma sugli avvisi di ricevimento al legale rappresentante; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento delle prove, sostenendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto che gli avvisi fossero stati sottoscritti dal legale rappresentante e che la sede legale fosse ancora in Palestrina, con conseguente erronea affermazione della ritualità della notifica. Il Comune ha resistito tardivamente con controricorso, poi dichiarato inutilizzabile; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tardivo e quindi inutilizzabile il controricorso del Comune, ha rigettato il secondo motivo di ricorso perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente ma consentiva di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito, ha riqualificato il terzo motivo come censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. e lo ha accolto nei limiti in cui denunciava la mancata valutazione della circostanza decisiva dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della modifica della sede legale. La Corte ha ritenuto invece non sindacabili in sede di legittimità le ulteriori doglianze relative all'apprezzamento delle prove. L'accoglimento parziale del terzo motivo ha comportato l'assorbimento del primo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria depositata ex art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato come base del deposito di memorie nel procedimento camerale in Cassazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della censura sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. per denunciare la motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il canone costituzionale della motivazione della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente e per travisamento delle prove nella prospettazione della ricorrente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    ricondotto dalla Corte al vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo; il travisamento del contenuto oggettivo della prova è scrutinabile solo nei limiti del fatto decisivo e non del cattivo apprezzamento delle prove

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla notificazione alle persone giuridiche

  • art. 2448 c.c.

    richiamato per l'opponibilità ai terzi del trasferimento della sede sociale iscritto nel registro delle imprese

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare il travisamento delle prove, ma la Corte ha precisato che il cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove non è sindacabile come tale in cassazione

  • art. 1335 c.c.

    la Corte ne richiama la presunzione di conoscenza degli atti pervenuti all'indirizzo del destinatario, presunzione suscettibile di essere vinta dalla dimostrazione del mutamento della sede legale iscritta nel registro delle imprese

  • art. 14 L. n. 890/1982

    richiamato per affermare l'utilizzabilità della notificazione a mezzo posta anche per gli avvisi di accertamento secondo la relativa disciplina

  • art. 148 c.p.c.

    la Corte osserva che per tali notifiche non è necessaria una relazione di notificazione ex art. 148 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione all'errore di fatto come rimedio della revocazione per il travisamento del contenuto oggettivo della prova

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022

    richiamato per individuare l'ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni sul ricorso per cassazione

  • art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149/2022

    richiamato per la nuova formulazione dell'art. 370 c.p.c.

  • art. 370 c.p.c.

    la Corte, richiamando le Sezioni Unite, afferma che nel giudizio introdotto dopo il 1 gennaio 2023 il controricorso va depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione è censurabile solo quando presenti un'anomalia costituzionalmente rilevante, cioè mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non consente di sostituire in cassazione il giudizio di merito sull'apprezzamento delle prove: è scrutinabile solo se si traduce nell'omesso esame di un fatto storico decisivo o, nei casi propri, mediante il diverso rimedio della revocazione per errore di fatto.
  • Nelle notificazioni degli avvisi di accertamento eseguite a mezzo posta opera la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario; tale presunzione può essere superata dalla prova di un mutamento della sede legale ritualmente iscritto e opponibile ai terzi.
  • La mancata considerazione di una circostanza decisiva, come l'iscrizione nel registro delle imprese della modifica della sede legale, può integrare il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo e comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
  • Il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali resta riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come travisamento del materiale probatorio, salvo i limiti propri del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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