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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20153/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, emessi nei confronti di una società a ristretta base sociale e poi, per trasparenza, nei confronti dei soci. Gli accertamenti recuperavano a tassazione costi ritenuti indeducibili per il 2004 e, per il 2005, costi indeducibili e ricavi omessi. La CTR della Liguria aveva parzialmente accolto gli appelli dei contribuenti, annullando integralmente le riprese per il 2004 e in parte quelle per il 2005. L'Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 109, comma 1, TUIR, per avere la CTR ritenuto deducibili costi relativi a fatture di servizi prestati da terzi senza corretta applicazione del principio di competenza, dovendosi invece imputare i costi all'esercizio in cui la prestazione è ultimata; (2) violazione dell'art. 109, comma 1, TUIR e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR svalutato indebitamente un elemento indiziario ritenuto significativo, cioè il fatto che le fatture provenissero da società composte anche dagli stessi soci della contribuente, circostanza che l'Ufficio assumeva idonea a sorreggere la ripresa e a incidere sul riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse deciso senza compiere un adeguato accertamento sul momento di ultimazione delle prestazioni di servizi, necessario per applicare correttamente il principio di competenza ex art. 109 TUIR; ha inoltre censurato la CTR per non essersi confrontata con un elemento presuntivo qualificato, consistente nella riconducibilità soggettiva tra emittenti e destinataria delle fatture, limitandosi a svalutarlo in modo apodittico senza indicare elementi contrari decisivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame dei profili rilevanti e alla liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 1, TUIR

    «i ricavi, le spese e gli altri componenti [di reddito positivi e negativi] di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni»

    Le spese per l'acquisizione di servizi devono essere imputate all'esercizio in cui la prestazione è ultimata; il momento di emissione, ricezione o annotazione della fattura non è di per sé decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice di merito non può svalutare apoditticamente un elemento indiziario rilevante, ma deve confrontarsi con esso e con gli eventuali elementi contrari, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    I motivi sono stati veicolati come violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di reddito d'impresa, le spese per servizi vanno imputate per competenza nell'esercizio in cui la prestazione risulta ultimata, non essendo decisivo il solo dato formale della fattura o della sua registrazione contabile.
  • Quando una ripresa fiscale si fonda su elementi presuntivi specifici e gravi, il giudice di merito deve valutarli compiutamente e non può limitarne l'efficacia con affermazioni meramente apodittiche.
  • Nel giudizio tributario, la riconducibilità soggettiva tra emittente e destinatario delle fatture può costituire un indizio rilevante ai fini dell'accertamento e del riparto dell'onere probatorio, se valutato insieme al complesso del materiale istruttorio.
  • La corretta sussunzione della fattispecie sotto il principio di competenza richiede un accertamento in fatto sul momento di ultimazione della prestazione di servizi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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