Cassazione Civile, Ordinanza n. 19461/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ha rigettato il primo, ha cassato il decreto del Tribunale di Milano e, decidendo nel merito senza rinvio, ha riconosciuto il privilegio richiesto al credito del gestore del Fondo già ammesso al passivo in chirografo. Ha inoltre condannato la procedura fallimentare al pagamento delle spese del giudizio di opposizione e di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo del fallimento di una società garante per il credito che il gestore del Fondo di Garanzia per le PMI aveva vantato dopo aver pagato, in virtù della garanzia prestata ex lege, una quota dei finanziamenti concessi da un istituto di credito a due società poi inadempienti. Il credito era stato ammesso al passivo in chirografo; il gestore del Fondo chiedeva invece il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, sostenendo che la disciplina generale degli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive si applicasse anche alle garanzie, che la nozione di "finanziamenti" comprendesse pure le concessioni di garanzia, che la surroga ex art. 1203 c.c. non impedisse il privilegio del credito proprio del solvens e che la mancanza di un formale provvedimento di revoca non fosse ostativa, essendo sufficiente l’escussione della garanzia per inadempimento. Il Tribunale aveva negato il privilegio, ritenendo la norma riferibile ai soli finanziamenti diretti e non alle garanzie, incompatibile con la surroga e non estensibile ai casi di semplice inadempimento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione dell’art. 8-bis d.l. 3/2015 per la pretesa natura interpretativa e retroattiva; violazione degli artt. 1, 7, 9 e 12 d.lgs. 123/1998 per l’estensione del privilegio a tutte le forme di intervento pubblico; violazione dell’art. 1203 c.c. per la compatibilità tra surroga e privilegio; violazione degli artt. 7 e 9 d.lgs. 123/1998 per l’irrilevanza della revoca rispetto all’escussione della garanzia.
Norme richiamate
art. 8-bis d.l. 3/2015 conv. in L. 33/2015
non è norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, ma disposizione che ribadisce in modo espresso un principio già ricavabile dal sistema
art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998
la locuzione "crediti nascenti dai finanziamenti erogati" va interpretata in senso sostanziale e comprende anche gli interventi pubblici di sostegno realizzati mediante concessione di garanzia; il privilegio si estende al credito restitutorio del gestore del Fondo
elenca in modo unitario le forme di intervento pubblico di sostegno, tra le quali rientra anche la concessione di garanzia
richiama gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive in termini ampi
citato nel quadro della disciplina generale degli interventi pubblici di sostegno
art. 2, comma 100, L. 662/1996
base normativa del Fondo di Garanzia per le PMI e delle prestazioni di garanzia oggetto della controversia
richiamata come norma relativa alle prestazioni di garanzia nel sistema dei fondi pubblici
la surroga del solvens non impedisce il riconoscimento di un privilegio che trae fonte direttamente dalla legge e dalla causa pubblicistica del credito
la causa del credito è la ragione giustificatrice del privilegio e consente un’interpretazione estensiva quando la finalità pubblicistica lo richieda
consente alla Corte, una volta cassata la decisione e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito
giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio
Massime di principio
- Nell’ambito degli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive, la nozione di "finanziamento" può essere intesa in senso non meramente letterale, includendo anche la concessione di garanzie quando queste operino come modalità di impiego di risorse pubbliche finalizzate al medesimo obiettivo economico-sociale.
- Il privilegio previsto per i crediti restitutori connessi a interventi pubblici di sostegno non si limita alle ipotesi di erogazione diretta di somme, ma può estendersi al credito del soggetto pubblico che abbia pagato il finanziatore in forza di una garanzia legale, se la causa del credito è la medesima finalità pubblicistica tutelata dalla legge.
- La surrogazione ex art. 1203 c.c. non impedisce il riconoscimento di un privilegio che nasce direttamente dalla legge in capo al solvens, poiché il meccanismo surrogatorio non può degradare un diritto proprio del soggetto che ha eseguito il pagamento.
- Per l’applicazione del privilegio non è indispensabile che il credito derivi da un formale provvedimento di revoca dell’agevolazione, quando il credito sorga invece dall’escussione della garanzia per inadempimento del beneficiario e la disciplina primaria consenta di ricondurre anche tale ipotesi alla finalità di recupero delle risorse pubbliche.
- In tema di privilegi, l’interpretazione della norma può essere estensiva quando sia necessaria a cogliere il reale significato della disposizione e la causa del credito, purché l’estensione sia coerente con la ratio unitaria della disciplina e con la meritevolezza dell’interesse protetto.
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