Cassazione Civile, Ordinanza n. 27581/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ricalcolo di una pensione di anzianità, con inclusione, nei periodi di contribuzione figurativa, delle cosiddette competenze extramensili (mensilità aggiuntive, gratifiche, competenze per ferie e festività non fruite). La corte territoriale aveva escluso la decadenza ex art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970, ritenendo che il termine triennale decorresse dalla domanda amministrativa di ricalcolo presentata nel 2006 e dal successivo provvedimento parzialmente favorevole dell’ente, sicché il ricorso giudiziario del 2007 sarebbe stato tempestivo. L’INPS ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dell’art. 6 d.l. n. 103/1991, conv. in l. n. 166/1991, sostenendo che la decadenza non potesse decorrere dalla domanda amministrativa di ricalcolo, non necessaria, ma solo dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte; pertanto la questione si riduceva a stabilire il corretto dies a quo della decadenza per l’azione avente ad oggetto il ricalcolo di prestazioni pensionistiche già in godimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto errata l’esegesi seguita dalla Corte d’appello, perché il termine di decadenza triennale previsto dall’art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte, non già dalla domanda amministrativa di ricalcolo. La procedura amministrativa pregressa, quando sia irrilevante rispetto alla decorrenza della decadenza, non incide sul computo del termine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti conseguenti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La decadenza triennale per le azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, non dalla domanda amministrativa di ricalcolo quando questa sia non necessaria ai fini del dies a quo.
art. 6 d.l. n. 103/1991, conv. in l. n. 166/1991
Richiamato dall’INPS a sostegno della censura sulla decorrenza della decadenza; nel testo non emerge una autonoma interpretazione della disposizione oltre al collegamento con la disciplina decadenziale previdenziale.
Massime di principio
- Nelle azioni previdenziali relative a prestazioni riconosciute solo parzialmente, il termine di decadenza previsto dalla disciplina speciale decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte, non dalla successiva iniziativa amministrativa del beneficiario.
- Quando la domanda amministrativa di ricalcolo non è necessaria per determinare il dies a quo, essa non può spostare in avanti la decorrenza della decadenza né incidere sul relativo computo.
- La procedura amministrativa eventualmente interposta, se irrilevante ai fini del termine decadenziale, non impedisce che la decadenza operi sui soli ratei anteriori al triennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
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