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Sentenza

Sentenza n. 2319/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00968/2023, resa tra le parti, Pertanto, GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO, associazione nazionale di protezione ambientale, come rappresentata e difesa nel presente atto, allo stato, CHIEDE che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, respinta ogni contraria istanza, accolga il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, voglia annullare, per le ragioni indicate nel presente ricorso e nei limiti dell'interesse dell'Associazione de qua, la delibera di Consiglio regionale n. 68 del 14.12.2021 di approvazione del PRGRU nella parte di cui alle pagine 81925, 81926 e 81927, sezione A.2.1 rubricata “SEZIONE PROGRAMMATICA RIFIUTI URBANI SCENARIO DI PIANO”, nonchè per l'annullamento in parte qua della sottostante delibera di Giunta regionale n. 1651 del 15.10.2021, nonché di ogni altro atto presupposto, sottostante, connesso, conseguente e correlato, ancorchè non conosciuto. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Giustizia amministrativa202401852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Consiglio regionale della Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, e sottostante delibera di Giunta regionale n. 1651 del 15 ottobre 2021, nella parte relativa allo scenario di piano e alla gestione delle discariche di Conversano e Corigliano d’Otranto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ambientalista aveva impugnato, dapprima con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, contestando la previsione della riattivazione e successiva chiusura di vasche delle discariche di Conversano e Corigliano d’Otranto, nonché le relative misure istruttorie, ambientali e operative. In primo grado erano stati dedotti sette motivi, concernenti la violazione della normativa nazionale, regionale ed europea in materia di rifiuti, VAS, tutela degli habitat, economia circolare e riduzione del conferimento in discarica; l’incompetenza; il difetto di istruttoria e di motivazione; la contraddittorietà, l’illogicità e lo sviamento dell’azione amministrativa. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere, ritenendo eventuale e non attuale la lesione derivante da un atto generale e di alta amministrazione, nonché per la natura prodromica di alcuni atti impugnati e per la genericità delle censure. In appello l’associazione ha dedotto quattro motivi, sostenendo la propria legittimazione ex artt. 13 e 18 l. 349/1986, l’immediata lesività del Piano definitivamente approvato, l’erroneità della declaratoria di inammissibilità e l’omessa pronuncia su specifiche censure. Ha inoltre riproposto le doglianze sostanziali relative alla natura della discarica quale extrema ratio, al principio di precauzione, alla carenza di analisi del fabbisogno e delle tipologie di rifiuti, alle condizioni ambientali e al rischio idrogeologico dei siti, nonché alla violazione della normativa europea e nazionale sulla progressiva riduzione del conferimento in discarica. Infine ha chiesto il rinvio dell’udienza per un asserito inconveniente tecnico nella consultazione delle memorie di una controinteressata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, rilevando l’assenza degli eccezionali presupposti richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., anche perché l’asserito inconveniente tecnico non era stato comprovato e l’istanza risultava reiterata. Nel merito processuale ha accolto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Regione. Dopo la proposizione dell’appello, la Giunta regionale, con delibera n. 130 dell’11 febbraio 2025, pubblicata il 24 febbraio 2025, ha approvato documenti di piano modificati e sostitutivi di quelli approvati con la delibera consiliare impugnata, inclusi lo scenario di piano e i criteri per la localizzazione degli impianti. L’integrale sostituzione degli atti impugnati e la conseguente perdita dei loro effetti hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio non ha quindi esaminato i motivi relativi alla legittimazione dell’associazione né le censure di merito concernenti il contenuto del Piano. L’appello è stato dichiarato improcedibile e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio dell’udienza può essere disposto solo in presenza di eccezionali presupposti; l’istanza deve essere sorretta da elementi concreti comprovanti l’impedimento dedotto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • artt. 13 e 18, l. 349/1986

    Invocati dall’associazione appellante a fondamento della legittimazione delle associazioni ambientaliste a impugnare atti lesivi di interessi ambientali; la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta improcedibilità.

  • art. 199, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dal Piano; la relativa censura non è stata esaminata.

  • artt. 177 e 179, d.lgs. 152/2006

    Richiamati dall’appellante in relazione alla gerarchia nella gestione dei rifiuti e alla natura residuale del conferimento in discarica; la relativa questione è rimasta assorbita.

  • artt. 6 e 7, d.lgs. 36/2003

    Richiamati dall’appellante in materia di discariche e conferimento dei rifiuti; la relativa censura non è stata decisa.

  • artt. 1, 8 e 7-quinquies, d.lgs. 36/2003

    Richiamati dall’appellante in relazione alla disciplina delle discariche e alla riduzione del conferimento; la relativa censura non è stata esaminata.

  • artt. 179 e 182, d.lgs. 152/2006

    Richiamati dall’appellante in materia di gestione dei rifiuti e ricorso alla discarica; la relativa questione è rimasta assorbita.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare l’omessa pronuncia del TAR su specifiche censure; il Consiglio di Stato non ha esaminato tale motivo a causa dell’improcedibilità dell’appello.

Massime di principio

  • La sostituzione integrale, da parte dell’amministrazione, degli atti impugnati con nuovi atti che ne prendono il posto e ne eliminano gli effetti determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e rende improcedibile il ricorso o l’appello, quando non residui alcuna utilità concreta derivante dall’accertamento dell’illegittimità degli atti originari.
  • Nelle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato, il rinvio dell’udienza resta subordinato alla dimostrazione di eccezionali presupposti; il mero richiamo a un inconveniente tecnico, non documentato e già prospettato in precedenza, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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