Cassazione Civile, Ordinanza n. 23667/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale prima e della corte d'appello poi, della domanda di protezione internazionale proposta da un cittadino ivoriano. In cassazione il richiedente ha denunciato, con un solo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 251 del 2008, sostenendo che la corte territoriale avesse escluso l'esistenza in Costa d'Avorio di una situazione di violenza indiscriminata pur a fronte di fonti richiamate dalla stessa sentenza che, a suo dire, la documentavano. Ha quindi contestato l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla situazione del Paese di origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente indicato le fonti informative utilizzate, specificandone contenuto e aggiornamento, e che da tali fonti avesse legittimamente desunto che, pur in presenza di tensioni e conflitti, in Costa d'Avorio non fosse raggiunto un livello di violenza indiscriminata tale da esporre ogni civile, per la sola presenza sul territorio, a un rischio effettivo di vita o di grave danno. La censura del ricorrente è stata giudicata inidonea perché mirava a sollecitare una diversa valutazione del merito, non deducibile nei limiti prospettati. Nessuna statuizione sulle spese per assenza di vera attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251 del 2008
La violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale richiede un livello di violenza talmente elevato da far ritenere che il civile, per la sola presenza nel territorio, corra un rischio effettivo di minaccia grave alla vita o alla persona.
artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 251 del 2008
Sono stati richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate nella valutazione dei presupposti della protezione internazionale.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008
Il giudice deve indicare la fonte informativa utilizzata e il contenuto delle informazioni tratte, per consentire alle parti di verificare pertinenza e specificità rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza.
Il ricorrente ha formalizzato la censura come violazione di legge.
L'apprezzamento della situazione di violenza indiscriminata è un accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto da questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2008, la nozione di violenza indiscriminata presuppone un conflitto armato con livello di intensità eccezionalmente elevato, tale da esporre qualsiasi civile, per la sola presenza nel territorio, a un rischio effettivo di grave danno.
- L'accertamento sulla situazione del Paese di origine è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurato solo nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non attraverso una mera contrapposizione di letture alternative delle fonti.
- Il giudice di merito, quando fonda la decisione su informazioni sul Paese di origine, deve indicare le fonti consultate e il contenuto delle informazioni ritenute decisive, così da consentire il controllo di pertinenza e specificità della base istruttoria.
- La deduzione di violazione di legge non è sufficiente quando la censura mira, in realtà, a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla persistenza o meno di una situazione di rischio generalizzato.
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