Cassazione Civile, Ordinanza n. 14988/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della utilizzatrice in forza di un contratto di leasing finanziario, già risolto prima del fallimento per inadempimento dell’utilizzatrice, per un importo comprendente canoni scaduti e interessi di mora. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo il contratto un leasing traslativo e applicando, in via analogica, l’art. 1526 c.c., con esclusione dell’art. 72-quater l.fall. e della disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017, sopravvenuta dopo la risoluzione. Con l’unico motivo di ricorso la società deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c. e nullità della decisione, sostenendo: che l’art. 72-quater l.fall. prescinde dalla distinzione tra leasing traslativo e di godimento; che la L. n. 124/2017 avrebbe disciplinato in modo organico la locazione finanziaria, salvando l’art. 72-quater anche per le posizioni non ancora stabilizzate; che il contratto conteneva una clausola marciana di riequilibrio; che l’art. 1526 c.c. sarebbe derogabile; che la clausola contrattuale consentiva di trattenere le somme già corrisposte e di trattenere il ricavo della rivendita del bene; e che il tribunale avrebbe dovuto quantificare l’equo compenso dovuto per l’uso del bene.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della L. n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore; per i contratti già risolti prima di tale data continua a valere la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica all’ultimo dell’art. 1526 c.c. e senza applicazione analogica dell’art. 72-quater l.fall., anche se intervenga poi il fallimento dell’utilizzatore. Ha inoltre osservato che, nel leasing traslativo, le clausole che prevedono il trattenimento di canoni o il pagamento di somme correlate ai canoni residui, con detrazione del ricavato dalla vendita del bene, sono compatibili con l’art. 1526, comma 2, c.c.; tuttavia il concedente che voglia far valere il relativo credito ha l’onere di proporre specifica domanda di ammissione al passivo, allegando elementi idonei a consentire la valutazione dell’equità o della manifesta eccessività della penale e indicando il ricavato della riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato. Poiché tale onere non risultava assolto, il motivo è stato ritenuto inammissibile e, conseguentemente, inammissibile anche il ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel leasing traslativo risolto per inadempimento prima del fallimento dell’utilizzatore, si applica analogicamente la disciplina della vendita con riserva di proprietà; il concedente ha diritto all’equo compenso e al risarcimento del danno, ma il credito va specificamente allegato e provato ai fini dell’ammissione al passivo.
Non si applica quando il contratto di leasing sia già stato risolto prima del fallimento dell’utilizzatore, poiché presuppone l’esercizio del potere di scioglimento da parte del curatore.
L. n. 124/2017, art. 1, commi 136-140
La disciplina organica della locazione finanziaria non ha efficacia retroattiva; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge.
Sono ammissibili clausole di natura penale che prevedano somme correlate ai canoni scaduti o a scadere, purché compatibili con l’art. 1526, comma 2, c.c.
Il giudice deve poter verificare, anche d’ufficio, se la penale sia equa o manifestamente eccessiva.
È stato invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È stato invocato per dedurre nullità della pronuncia impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel leasing finanziario già risolto prima dell’entrata in vigore della L. n. 124/2017 continua a operare il precedente regime: resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, e solo a quest’ultimo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c.
- L’art. 72-quater l.fall. non è applicabile quando il contratto sia stato sciolto o risolto prima del fallimento dell’utilizzatore, perché la norma presuppone lo scioglimento disposto dal curatore.
- Nel leasing traslativo, clausole contrattuali che regolano il trattenimento dei canoni o la debenza di somme ulteriori sono ammissibili se coerenti con l’art. 1526, comma 2, c.c. e con la funzione di riequilibrio del rapporto dopo la risoluzione.
- Chi intenda far valere in sede concorsuale un credito fondato su clausole penali o sull’equo compenso da leasing deve proporre una domanda specifica e allegare elementi che consentano al giudice di verificare il quantum e la non manifesta eccessività della penale, indicando il ricavato della riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore.
- L’eccezione di una disciplina pattizia o legale più favorevole al concedente non consente di eludere l’onere di allegazione e prova necessario per l’ammissione del credito al passivo.
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