Cassazione Penale, Ordinanza n. 17115/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in appello la conferma della condanna per il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente sostanza irritante/lacrimogena (CS). Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo l'illogicità della ricostruzione della Corte territoriale; 2) omessa assunzione di una prova decisiva, volta a dimostrare la libera vendita online del prodotto; 3) nullità processuale per omessa declaratoria di nullità dell'ordinanza dibattimentale del 17/07/2019; 4) violazione di legge per mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo e privo di vizi logici sulla natura dell'oggetto detenuto, qualificandolo come aggressivo chimico lesivo e quindi come arma ai fini dell'art. 4 l. n. 895/1967. Ha giudicato i motivi del ricorso sostanzialmente reiterativi delle censure già proposte in appello e diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Quanto all'attenuante dell'art. 5 l. n. 895/1967, la Corte ha rilevato che non risultava specificamente richiesta in appello, sicché la relativa doglianza costituiva nuova questione non proponibile per la prima volta in cassazione. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895
porto una bomboletta spray "American Style Nato" contenente la sostanza sintetica cd. "CS"
Il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas o sostanza urticante/aggressiva idonea a ledere la persona integra il reato previsto dalla norma, essendo oggetto riconducibile a un'arma comune da sparo o comunque a strumento offensivo.
art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895
l'attenuante ex art. 5 legge n. 895 del 1967
La relativa attenuante non può essere esaminata in cassazione se non è stata specificamente dedotta in sede di gravame, trattandosi di questione nuova.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
violazione della legge penale
La censura ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e immune da vizi.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità
La doglianza processuale è inammissibile se non viene ancorata a una effettiva nullità rilevante e se introduce questioni non dedotte tempestivamente.
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
mancata assunzione di una prova decisiva
La deduzione è inammissibile quando la prova invocata non è decisiva nei termini richiesti o quando la doglianza mira soltanto a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio motivazionale non sussiste se la sentenza impugnata affronta in modo esaustivo i punti decisivi e le censure si limitano a riproporre una lettura alternativa dei fatti.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.
omessa declaratoria di nullità
Richiamato in relazione alla dedotta nullità processuale, senza che la Corte ne ravvisi la fondatezza nel caso concreto.
Richiamato come norma sulla nullità processuale, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non scrutinabile/utilmente proposta nei termini dedotti.
elemento soggettivo del reato
La Corte richiama la norma nel contesto della censura difensiva, ma ritiene che la motivazione di merito sia sufficiente a sorreggere l'affermazione della responsabilità.
Massime di principio
- Integra il reato di porto abusivo di arma il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente sostanza urticante o comunque idonea a ledere la persona, quando l'oggetto sia qualificabile come strumento offensivo ai sensi della disciplina sulle armi.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle risultanze fattuali quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione completa, coerente e priva di manifeste illogicità.
- Le censure che si limitano a riproporre in sede di legittimità argomenti già disattesi dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi, sono inammissibili.
- L'attenuante o il beneficio non specificamente richiesti o dedotti nei gradi di merito non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione come nuova questione.
- La deduzione di una prova asseritamente decisiva è inammissibile quando è diretta, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del fatto già compiuta nei gradi di merito.
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