Cassazione Penale, Ordinanza n. 17033/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. Il primo motivo denunciava erronea applicazione della legge penale e difetto dell'elemento soggettivo del reato. Gli ulteriori due motivi censuravano la determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando l'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo contraddittorietà della motivazione e erronea applicazione della legge penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto inammissibili anche gli altri due motivi, perché attinenti al trattamento punitivo e quindi non deducibili nei termini prospettati, essendo la decisione sorretta da motivazione sufficiente e non illogica sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva, valorizzata la nutritissima biografia penale dell'imputato e la conseguente pericolosità sociale. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della censura, rispetto alla quale il ricorso lamentava il difetto dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse già adeguatamente accertato gli elementi costitutivi del reato.
Richiamato in relazione all'applicazione della recidiva, ritenuta correttamente motivata alla luce della rilevante pregressa attività delittuosa dell'imputato.
Richiamato per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giudicato sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, in assenza di ragioni apprezzabili per concederle.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica e autonoma critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
- Le doglianze che investono il trattamento sanzionatorio, ivi comprese quelle relative alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, non sono accolte quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e ancorata a elementi individualizzanti rilevanti, come una significativa pregressa biografia penale.
- Il difetto dell'elemento soggettivo del reato non può essere utilmente dedotto in cassazione se la sentenza di merito ha già valorizzato in modo congruo il compendio probatorio a sostegno degli elementi costitutivi del reato contestato.
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