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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17035/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato o comunque regolato il trattamento sanzionatorio. I due motivi dedotti riguardavano, da un lato, la lamentata mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e, dall'altro, l'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p. La Corte ha rilevato che il primo motivo era generico e non si confrontava con la motivazione di primo grado, che aveva negato le attenuanti valorizzando i precedenti dell'imputata e ulteriori profili di gravità della condotta, tra cui successivi pagamenti e conoscenza dei dati personali della vittima. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché attinente al trattamento punitivo, risultando comunque sorretto da motivazione congrua e non illogica, anche con richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla corretta contestazione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, anche perché originariamente inammissibile in appello per mancato confronto con la motivazione di primo grado, e il secondo motivo non deducibile, oltre che infondato nel merito, poiché la pena era stata motivata con riferimento ai criteri legali e alla recidiva correttamente contestata e sostanzialmente neutralizzata sul piano sanzionatorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono riconoscibili quando il motivo di appello è generico e non si confronta con la motivazione del primo giudice che ha valorizzato precedenti e specifici elementi di gravità del fatto.

  • art. 99 c.p.

    La contestazione della recidiva è stata ritenuta corretta; la questione, nella parte in cui investe il trattamento punitivo, non è utilmente deducibile in cassazione se la motivazione sulla pena è congrua e non illogica.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere sorretta da valutazione dei criteri legali, inclusi i precedenti specifici dell'imputato e gli elementi concreti della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili le doglianze che ripropongono in modo generico questioni già dedotte in appello senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche richiede un confronto puntuale con le ragioni espresse dai giudici di merito; non basta una critica astratta o meramente assertiva.
  • Le contestazioni relative alla recidiva e alla quantificazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non potendo trasformarsi in una rivalutazione del trattamento sanzionatorio se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
  • Quando il giudice di merito valorizza precedenti specifici e concreti profili di gravità del fatto, la negazione delle attenuanti generiche è normalmente sorretta da motivazione sufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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