Cassazione Penale, Ordinanza n. 17036/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma; nel testo disponibile non emergono elementi sufficienti per ricostruire integralmente il titolo di reato, ma il provvedimento conferma il diniego delle attenuanti contestate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva negato o limitato il riconoscimento di attenuanti. Con l'unico motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione alle attenuanti ex artt. 62, comma 1, nn. 4 e 6, c.p. e alle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Quanto al primo profilo, ha sostenuto che dovesse essergli riconosciuto il beneficio del risarcimento eseguito dal correo; quanto al secondo, ha contestato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico perché si confrontava solo con il risarcimento effettuato dal correo e non con l'ulteriore ratio della sentenza di merito, cioè la parzialità del risarcimento. Ha inoltre rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con specifico richiamo alla preclusione derivante dalle condanne irrevocabili dell'imputato per sette rapine.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.
Le attenuanti speciali richiedono un concreto confronto con tutte le rationes decidendi della sentenza di merito; non basta invocare il risarcimento effettuato da un correo se la decisione si fonda anche sulla parzialità del risarcimento.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, specie quando il giudice valorizzi i precedenti penali dell'imputato come elemento ostativo.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si misuri solo con una parte della motivazione di merito e trascuri una autonoma e decisiva ratio decidendi posta a fondamento della decisione.
- Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, il ricorrente deve confrontarsi con l'effettiva estensione del ristoro valutata dal giudice di merito; il beneficio non può essere automaticamente esteso quando il risarcimento sia stato solo parziale o proveniente da un coobbligato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua, non manifestamente illogica e valorizzi elementi negativi quali plurimi precedenti penali irrevocabili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo ipotesi eccezionali non emergenti nel caso esaminato.
Come è indicizzato
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