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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17037/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il primo motivo e indeducibile il secondo, relativo a pena e recidiva, per la sua attinenza al trattamento sanzionatorio e per l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo, con il primo motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 161 c.p. in tema di prescrizione e di effetti della recidiva, sostenendo una lettura normativa incompatibile con quella accolta dai giudici di merito. Con il secondo motivo lamentava vizio motivazionale sulla determinazione della pena e sull'applicazione della recidiva, contestando in sostanza sia i presupposti della recidiva reiterata specifica sia la misura del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo e con la corretta applicazione, da parte della Corte territoriale, della recidiva reiterata specifica che comportava l'applicazione degli artt. 157, comma 2, e 161, comma 2, c.p.; ha ritenuto il secondo motivo indeducibile perché attinente al trattamento punitivo e comunque sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, anche considerato che la pena era stata irrogata nel minimo edittale e quindi non richiedeva una specifica motivazione ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    La Corte richiama la disciplina della prescrizione, precisando che la recidiva reiterata specifica incide sul relativo regime applicabile secondo quanto disposto dal comma secondo.

  • art. 159 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente in tema di sospensione o decorso della prescrizione, ma ritenuta non correttamente interpretata nella prospettazione difensiva.

  • art. 161 c.p.

    La Corte afferma che la recidiva reiterata specifica comporta l'applicazione del comma secondo della norma, in linea con la decisione della Corte territoriale.

Massime di principio

  • La censura relativa alla prescrizione è manifestamente infondata quando propone una lettura degli artt. 157, 159 e 161 c.p. incompatibile con il dato normativo e con l'applicazione corretta della recidiva reiterata specifica.
  • La recidiva reiterata specifica può incidere sul regime della prescrizione ai sensi degli artt. 157, comma 2, e 161, comma 2, c.p., quando ne ricorrano i presupposti accertati dal giudice di merito.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili o non deducibili in cassazione se si risolvono in una critica al trattamento sanzionatorio, soprattutto quando la pena è stata irrogata nel minimo edittale e la motivazione del giudice di merito è sufficiente e non illogica.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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