Cassazione Penale, Ordinanza n. 17034/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 20/05/2024. L'unico motivo dedotto contestava vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della conferma di condanna per rapina aggravata. La Corte ha però ritenuto la censura indeducibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dalla motivazione emerge che il compendio probatorio era stato ritenuto pienamente comprovante il reato di rapina aggravata contestato, ma la Corte non è entrata nel merito ulteriore del giudizio di responsabilità perché il motivo di ricorso era aspecifico e ripetitivo.
Norme richiamate
Richiamato solo in modo descrittivo quale reato di rapina aggravata contestato; non vi è una vera interpretazione della fattispecie, ma la Corte dà atto che il compendio probatorio ne comprovava la sussistenza.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio motivazionale o violazione di legge non è sufficiente se non è accompagnata da una puntuale critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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