Cassazione Penale, Ordinanza n. 17038/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputate avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 15 marzo 2024. Dalla motivazione emerge che una ricorrente contestava, con censure di violazione di legge e vizio di motivazione, la riconducibilità dei fatti agli artt. 110, 582, 585 e 628, comma terzo, nn. 1 e 3-bis c.p.; l'altra ricorrente deduceva invece l'erronea applicazione della legge penale e un vizio motivazionale quanto alla misura della pena, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale. La Corte di cassazione rileva che il primo ricorso riproponeva questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata, mentre il secondo attaccava il solo trattamento sanzionatorio, già motivato in modo sufficiente e non illogico dalla Corte territoriale, che aveva peraltro già mitigato e rideterminato la pena in favore dell'imputata.
Norme richiamate
richiamato come norma concorsuale rispetto ai fatti oggetto di contestazione, senza specifiche questioni interpretative affrontate
richiamato quale reato presupposto contestato nei fatti
richiamato quale circostanza aggravante dei fatti contestati
art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3-bis c.p.
richiamato quale fattispecie di rapina aggravata contestata nei fatti
non espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica e puntuale critica della motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze che non si confrontano con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata non sono deducibili in cassazione, perché non consentono un effettivo sindacato di legittimità.
- Le censure esclusivamente rivolte al trattamento sanzionatorio sono inammissibili se la pena risulta già motivata in modo sufficiente e non illogico e se il giudice di merito ha già operato una mitigazione o rideterminazione della stessa.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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