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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30518/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rifiuto del GIP di revocare o sostituire la custodia cautelare in carcere. I motivi contestavano: 1) l'insussistenza dei gravi indizi in relazione all'ipotesi di autoriciclaggio (in particolare per il capo C90 e per il capo C92), sostenendo che non vi era prova che Galluzzo avesse ricevuto proventi del reato presupposto e che il conto aziendale risultava alimentato da accrediti regolari (appalto con Tesla); 2) l'assenza delle esigenze cautelari, posto il lungo tempo di detenzione, lo stato di incensuratezza, la scarsa contiguità con l'associazione (eccettuato un unico rapporto) e la proposta misura alternativa con divieto di esercitare attività lavorativa. Sono stati anche depositati motivi aggiunti che reiteravano la non sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo e censuravano la valutazione del Tribunale sulla disparità di trattamento e sul presupposto che il decorso del tempo non valga da solo a escludere le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato al controllo della conformità giuridica e della logicità della motivazione, senza riconsiderare il merito probatorio. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente escluso i gravi indizi solo per il capo C92 ma ha legittimamente ritenuto sussistenti i gravi indizi per il capo C90 sulla base di elementi intercettivi e documentali (conversazioni e fatture di importo ridotto riconducibili al meccanismo di riciclaggio), e che l'esclusione degli indizi rispetto a una sola fattispecie non è idonea a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione delle esigenze cautelari (necessità di separare l'indagato dal contesto delinquenziale e di impedire la reiterazione) e ha affermato che il solo decorso del tempo non è sufficiente a escludere la persistenza del pericolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.309/1990, art.74

    Norma che punisce i delitti in materia di stupefacenti; qui richiamata quale reato 'fine' per l'applicazione della presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art.275 c.p.p.

  • Cod. proc. pen., art.275, comma 3

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli di cui all'art.74 DPR 309/1990); la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione e ha ritenuto che non fossero emersi elementi nuovi idonei a superarla.

  • Cod. proc. pen., art.299, comma 2

    Richiamato nell'ambito del principio secondo cui, per alcuni reati gravi, il perdurare del pericolo non è escluso dal solo decorso del tempo; la Corte ha confermato che il mero decorso del tempo non è prova sufficiente per modificare la misura.

  • Cod. proc. pen., art.310

    Norma che disciplina l'impugnazione delle ordinanze del riesame; citata in relazione al ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame.

  • Cod. proc. pen., art.51, comma 3-bis

    Richiamata per rimarcare che i reati indicati ricadono nell'ambito delle fattispecie per cui opera la presunzione di cui all'art.275 comma 3.

  • Cod. proc. pen., art.273

    Citando la normativa sulla rilevanza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte osserva che la valutazione della loro esistenza è rimessa al giudice del merito salvo vizio di motivazione o violazione di legge.

Massime di principio

  • In procedimenti cautelari la Corte di Cassazione controlla la legittimità e la logicità della motivazione del giudice di merito, non rivedendo la valutazione probatoria nel merito.
  • Per i reati indicati dall'art.275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che non è superata dal solo decorso del tempo; servono elementi nuovi e specifici per ottenerne la revoca o la attenuazione.
  • Le intercettazioni e la documentazione contabile, anche se parzialmente contraddette da fatture apparentemente regolari, possono fondare la sussistenza di gravi indizi se l'insieme dei fatti è congruamente collegato dal giudice di merito.
  • L'esclusione degli indizi con riferimento a una sola ipotesi di reato non necessariamente compromette la complessiva valutazione cautelare se permangono indizi gravi rispetto ad altre contestazioni rilevanti.
  • La comparazione con misure concesse ad altri coindagati richiede valutazione delle posizioni soggettive e delle contestazioni specifiche; disparità di misure è giustificabile quando le posizioni e i reati contestati differiscono per gravità o natura.
  • Per impugnare con successo la misura cautelare occorre dimostrare fatti nuovi e concreti idonei a rimuovere le esigenze cautelari o a mostrarne adeguatezza di misure meno afflittive nel caso concreto.

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