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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23521/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento, in via solidale, di una rilevante somma di denaro nei confronti di due garanti personali delle obbligazioni assunte da una società debitrice principale in forza di un mutuo chirografario. Gli opponenti hanno contestato il decreto dinanzi al Tribunale, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del giudice adito, la possibilità di chiamare in causa un terzo nel giudizio di opposizione, la possibilità per il fideiussore di proporre una domanda riconvenzionale di restituzione verso la banca e la corretta interpretazione della clausola contrattuale relativa alla garanzia prestata da una società di confidi. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo infondate o inammissibili le eccezioni e le domande proposte. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi: 1) violazione della clausola di foro convenzionale e della competenza territoriale; 2) erronea declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per non essere stata dedotta con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento; 3) violazione delle norme sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la chiamata del terzo senza autorizzazione; 4) violazione dell’art. 1945 c.c. per il diniego della legittimazione del fideiussore a proporre domanda riconvenzionale di restituzione; 5) errata interpretazione della clausola di accessorietà della garanzia e conseguente esclusione dei presupposti per la chiamata in causa del confidi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai primi due motivi, ha rilevato che la doglianza sul foro convenzionale esclusivo era nuova e comunque non adeguatamente specificata, difettando la dimostrazione che fosse stata effettivamente proposta nel giudizio di merito e non essendo sufficiente l’eccezione riferita ad altri criteri di competenza territoriale. Ha inoltre ribadito che il foro convenzionale, ancorché pattuito come esclusivo, resta un foro derogabile e, se la relativa eccezione non è tempestivamente proposta, non può essere rilevata d’ufficio oltre la prima udienza. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che voglia chiamare un terzo deve chiedere l’autorizzazione al giudice nell’atto di opposizione; in difetto, la chiamata è tardiva e la decadenza è rilevabile d’ufficio. Il quarto motivo è stato respinto perché il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ma non è legittimato a esercitare in via sostitutiva le azioni di quest’ultimo contro il creditore, mancando un titolo di sostituzione processuale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito poggiava su una ratio autonoma e sufficiente, e cioè l’inammissibilità della chiamata in causa per mancata autorizzazione; pertanto, anche l’eventuale fondatezza dell’altra censura non avrebbe potuto condurre alla cassazione della sentenza. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ.

    il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di appello/non appello in base alla disciplina del doppio conforme richiamata nel provvedimento.

  • art. 360, comma 1, nn. 2 e 5, c.p.c.

    in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 2 e 5, cod. proc. civ.

    i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla competenza territoriale e alla lettura della clausola contrattuale.

  • art. 183 c.p.c.

    oltre la prima udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.

    il foro convenzionale esclusivo, essendo derogabile, non può essere rilevato d’ufficio oltre la prima udienza se l’eccezione non è tempestivamente proposta.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    onere imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

    il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 269 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione degli artt. 269 e 645 cod. proc civ.

    la chiamata del terzo nel giudizio di opposizione richiede il rispetto delle forme e dei termini previsti, con necessità di autorizzazione del giudice.

  • art. 645 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione degli artt. 269 e 645 cod. proc civ.

    nell’opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti non si inverte: il creditore resta attore sostanziale e l’opponente convenuto.

  • art. 1945 c.c.

    violazione o falsa applicazione dell’art. 1945 cod. civ.

    il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ma non sostituirsi a quest’ultimo nell’esercizio delle azioni contro il creditore.

  • art. 81 c.p.c.

    principio generale sancito dall'art. 81 cod. proc. civ.

    solo il titolare dell’interesse leso è legittimato ad agire, salvo valida sostituzione processuale prevista dalla legge.

  • art. 13 del contratto di fideiussione

    l’art. 13 dell’atto di fideiussione prevedeva la competenza del foro nella cui circoscrizione si trovava il luogo di residenza o domicilio del cliente

    la clausola era invocata come foro convenzionale esclusivo, ma la Corte ha ritenuto non provata la sua rituale deduzione e comunque derogabile.

  • art. 1956 c.c.

    inconferente era l’eccezione di violazione dell’art. 1956 cod. civ.

    la censura è stata ritenuta irrilevante perché nel caso esaminato non veniva in rilievo una fideiussione per obbligazione futura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

    sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di un foro convenzionale esclusivo in cassazione richiede che la questione sia stata specificamente proposta e documentata nel giudizio di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per novità e per violazione del requisito di specificità del ricorso.
  • Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, resta un foro derogabile: la relativa incompetenza territoriale deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti non è rilevabile d’ufficio oltre la prima udienza.
  • L’eccezione di incompetenza territoriale proposta con riguardo a determinati criteri di collegamento non consente di introdurre automaticamente in seguito una diversa questione di incompetenza fondata su un autonomo foro convenzionale, essendo diversi i presupposti fattuali e giuridici.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che intenda chiamare un terzo deve chiedere l’autorizzazione del giudice nell’atto di opposizione; in mancanza, la chiamata è tardiva e la decadenza è rilevabile d’ufficio.
  • Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ma non è legittimato, salvo diverso titolo di legge, a sostituirsi a quest’ultimo nel proporre domande di condanna o di restituzione contro il creditore.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il motivo di ricorso che investe solo un’ulteriore ratio diventa irrilevante se la prima resta intatta.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniCompetenzaSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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