Cassazione Civile, Ordinanza n. 41537/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva proceduto alla riclassificazione e rivalutazione della rendita di un immobile sito nel Comune di Roma, nell'ambito della revisione del classamento delle unità immobiliari ubicate in microzone ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendolo carente di motivazione, poiché non indicava in modo concreto gli elementi di fatto posti a base del nuovo classamento. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione della disciplina sulla revisione del classamento, dei principi in tema di motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'atto fosse sufficientemente motivato in ragione dello scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona e dei provvedimenti amministrativi presupposti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha confermato che, nei riclassamenti catastali ex L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la motivazione deve essere rigorosa, completa e specifica: non basta il richiamo generico allo scostamento tra valori nella microzona né ai provvedimenti amministrativi che hanno attivato la revisione. Occorre indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare e spiegare come essi si riflettano sul suo classamento. Poiché la CTR si era attenuta a tali principi, rilevando la genericità dell'atto impositivo, il ricorso è stato respinto. Le spese di legittimità sono state compensate in ragione del consolidarsi, nel corso del giudizio, dell'orientamento giurisprudenziale applicato.
Norme richiamate
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
La revisione del classamento nelle microzone richiede l'accertamento di una variazione del valore degli immobili presenti nella microzona e una motivazione specifica del provvedimento, non essendo sufficiente un generico richiamo alla dinamica del mercato immobiliare o allo scostamento dei valori.
La ricorrente ha invocato la norma in relazione all'onere probatorio, ma la Corte non ha ravvisato violazioni sotto questo profilo, ritenendo centrale la carenza motivazionale dell'atto impositivo.
È stato utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8
Gli elementi rilevanti per il classamento sono quelli connessi alla qualità urbana del contesto, alla qualità ambientale della zona di mercato e alle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare, che devono emergere in concreto dalla motivazione.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale di immobili ubicati in microzone, la motivazione dell'atto deve essere completa, specifica e razionale, con indicazione degli elementi fattuali che hanno inciso sul nuovo classamento della singola unità immobiliare.
- Non è sufficiente, ai fini della legittimità del riclassamento, il solo richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona o a provvedimenti amministrativi presupposti, se non sono esplicitati i dati concreti e le fonti utilizzate.
- Il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni del mutamento di classamento e di controllarne la fondatezza sul piano fattuale e giuridico.
- La revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004 presuppone non una mera evoluzione del mercato immobiliare, ma una variazione apprezzabile dei valori degli immobili nella microzona e la sua incidenza sul bene specifico.
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