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Sentenza

Sentenza del 02/09/2022 n. 25798 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento 2016 relativo alla classificazione catastale e alla determinazione della rendita di un parco eolico: in particolare la ricorrente contestava l'inclusione della torre eolica nella rendita catastale (sulla base della L. n. 208/2015 che esclude dalla stima gli impianti funzionali al processo produttivo), nonché la sproporzione e l'erroneità di talune voci di costo (spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore) utilizzate per la stima diretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (riguardante la rilevanza catastale delle torri eoliche) ritenendo che, in base alla L. n. 208/2015, l'esclusione dal computo della rendita riguarda gli impianti e le componenti funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro solidità o ancoraggio al suolo. Ha quindi cassato la decisione della Commissione tributaria regionale nella parte in cui incluse le torri nella rendita senza valutare se svolgano anche una funzione attiva essenziale nel processo di aerogenerazione (e non solo un ruolo passivo di sostegno), rimettendo la controversia al giudice di merito per nuovo esame. Ha respinto gli altri motivi (difetto di motivazione, omessa pronuncia su voci di costo) ritenendo che fossero, in larga parte, un riesame di merito già compiuto.

Norme richiamate

  • Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 2015), art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma esclude dalla stima diretta (e quindi dal valore catastale) le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, indipendentemente dal fatto che esse siano infisse o meno al suolo; il criterio decisivo è la funzionalità rispetto al processo produttivo e non la consistenza strutturale.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (interpretazione autentica)

    Norma interpretativa anteriore che consentiva di includere nella rendita anche elementi mobili connessi al fabbricato per realizzare un unico bene complesso; rilevante per il quadro normativo previgente alla L. n. 208/2015.

  • Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 2014), art. 1, comma 244

    Richiamo alle istruzioni di valutazione catastale (circolare Agenzia del territorio n. 6/2012); utile a comprendere l'evoluzione interpretativa precedente all'intervento normativo del 2016.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    "Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori ... portano ad annoverare le stesse tra le 'costruzioni' ... da includere nella stima diretta"

    L'Amministrazione finanziaria ha sostenuto che le torri debbano essere trattate in quanto costruzioni e incluse nella stima per le loro caratteristiche strutturali; tuttavia la Corte ritiene prevalente il criterio della funzionalità al processo produttivo, non la sola entità strutturale.

  • Regolamento catastale, art. 28, comma 2

    Riferimento normativo tecnico applicato dall'Agenzia per la determinazione del costo di costruzione; utilizzato nel ragionamento sul metodo di stima diretto.

Massime di principio

  • Per la determinazione catastale degli impianti speciali la questione principale è la 'funzionalità' della componente rispetto al processo produttivo: se la componente concorre essenzialmente alla produzione (anche se infissa o strutturalmente connessa), va esclusa dalla stima (es. rotore, navicella, e potenzialmente la torre se svolge funzione attiva).
  • La solidità, l'accessibilità o l'ancoraggio al suolo non sono di per sé criteri decisivi: il giudizio deve concentrarsi sul ruolo operativo dell'elemento nel ciclo produttivo e sulla sua indispensabilità alla funzione produttiva.
  • Le circolari amministrative (es. n.27/E/2016) hanno valore interpretativo ma non vincolano la valutazione giuridica che privilegia il testo normativo della L. n. 208/2015 e la prova della funzionalità produttiva fornita dalle parti.
  • In sede di merito il giudice deve accertare, con elementi tecnici, se la torre abbia una funzione attiva (es. di contrasto al vento, stabilizzazione funzionale) tale da integrarsi nel processo di aerogenerazione: in caso affermativo la torre va trattata come impianto escluso dalla rendita; in caso contrario va inclusa come costruzione.
  • I profili valutativi e di stima (oneri, spese tecniche, remunerazione del capitale) sono di regola esaminabili in sede di merito; la Corte di cassazione interviene solo su questioni di diritto o su mancanze motivazionali gravi, non per rivedere valutazioni tecniche già motivate.

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