Sentenza del 02/09/2022 n. 25832 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente P.F. aveva chiesto il rimborso del 90% delle ritenute IRPEF relative agli anni 1990, 1991 e 1992 in base alla L. 27/12/2002 n.289, art.9, comma 17, spettante ai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990. L'Agenzia aveva opposto silenzio-rifiuto; dopo i gradi di merito favorevoli a P.F., l'Agenzia ha impugnato in Cassazione deducendo: 1) illegittimità della domanda da parte del lavoratore dipendente (sostituito), perché le ritenute erano state materialmente versate dal sostituto d'imposta e quindi solo quest'ultimo potrebbe chiedere il rimborso; 2) errore nel ritenere rimborsabili le somme già versate, dal momento che il beneficio sarebbe destinato solo a chi non aveva ancora pagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il diritto al rimborso ai sensi dell'art.9, comma 17 della L. n.289/2002 è riconosciuto al soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale (il contribuente/sostituito) e non al mero sostituto, e che il legislatore, anche con successivi interventi (L. n.190/2014 e modifiche), ha espressamente previsto il rimborso per chi ha gia' versato l'imposta per un importo superiore al 10%. Ha altresì precisato che eventuali limiti di spesa incidence solo sulla fase esecutiva e non sulla sussistenza del diritto. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Disposizione di definizione/condono speciale che consente, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, la definizione delle posizioni fiscali relative agli anni 1990-1992 con conseguente diritto al recupero del 90% di quanto dovuto e versato; interpretata come norma volta ad indennizzare i soggetti calamintati e attribuisce il rimborso al soggetto passivo sostanziale.
Norma che, nel testo successivamente modificato, prevede espressamente il rimborso per coloro che hanno gia' versato l'imposta per un importo superiore al 10% previsto dalla L. n.289/2002, art.9, comma17; la Corte la ritiene chiara e applicabile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Prevede in generale la legittimazione al rimborso sia del soggetto che ha effettuato il versamento sia del percipiente; tuttavia, la disciplina specifica del condono calamitoso attribuisce il diritto al rimborso al soggetto passivo sostanziale.
conversione D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (art.16-octies lett. a,b,c)
Intervento legislativo che conferma e chiarisce aspetti applicativi del rimborso; la pronuncia ricorda che il legislatore ha avallato l'interpretazione della legittimazione del soggetto passivo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Citato dall'Agenzia nell'atto di ricorso; la Corte non ritiene che impedisca il rimborso al contribuente che ha subito le ritenute.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso previsto da una misura straordinaria destinata a indennizzare vittime di calamità spetta al soggetto passivo sostanziale dell'imposta, anche se l'imposta è stata materialmente versata dal sostituto d'imposta.
- Quando la legge normativa è chiara nel prevedere il rimborso per chi ha gia' pagato, l'interpretazione amministrativa o le circolari non possono escludere la legittimazione del contribuente.
- I limiti di spesa o vincoli di bilancio incidono sulla modalita' e sui tempi di erogazione del rimborso (fase esecutiva), non sulla sussistenza del diritto sostanziale al rimborso.
- In presenza di provvedimenti di definizione/condono con finalita' indennitarie, la giurisprudenza tende a privilegiare un'interpretazione estensiva dell'accesso al beneficio per i soggetti danneggiati.
- Nelle controversie simili, verificare sempre testi normativi aggiornati e successive modifiche o conversioni di decreti, poiche' possono chiarire o estendere la platea dei beneficiari e gli effetti del rimborso.
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