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Sentenza

Sentenza del 02/09/2022 n. 262 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

Processo tributario - spese di lite - estinzione del giudizio - spese a carico della parte virtualmente soccombente - condanna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 056 2020 0004460977000 (importo complessivo Euro 408.803,10) perché il debito richiamato nella cartella era stato integralmente estinto anteriormente all'emissione/notifica della cartella stessa. La ricorrente ha prodotto F24 e documentazione attestante i versamenti e ha evidenziato il dissequestro disposto dal PM. L'Agente della Riscossione ha comunque notificato la cartella il 25.11.2021 e, pur avendo un estratto di ruolo del 13.09.2021 che attestava l'estinzione, ha proseguito l'azione esecutiva costringendo il contribuente ad impugnare.

La decisione

Dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto il debito era stato integralmente estinto prima della notifica della cartella. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la Provincia di La Spezia è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessive Euro 4.700,00 (Euro 1.800,00 per fase di studio, Euro 900,00 fase introduttiva, Euro 2.000,00 fase decisoria). La Commissione ha ritenuto l'Agente della Riscossione "virtualmente soccombente" perché era stato reso edotto dell'avvenuta estinzione del debito prima della notifica della cartella.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 15

    L'art. 15 disciplina la liquidazione delle spese di lite; la Commissione applica il principio per cui la parte "virtualmente soccombente" (qui l'agente della riscossione) è tenuta alle spese quando, pur avendo conoscenza dell'estinzione del titolo, promuove comunque l'azione esecutiva o notifica atti comunque impugnabili dal contribuente.

Massime di principio

  • L'agente della riscossione che procede alla notifica di una cartella fondata su un titolo già estinto e del quale è stato previamente informato può essere considerato "virtualmente soccombente" e condannato alle spese di lite.
  • La prova dell'estinzione del debito (F24, documentazione di pagamento, estratto di ruolo, provvedimenti di dissequestro) è decisiva per ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio e la condanna alle spese dell'agente di riscossione.
  • Se il contribuente è costretto ad impugnare la cartella per bloccare l'iniziativa esecutiva dell'agente, normalmente otterrà il rimborso delle spese di lite; la liquidazione può essere adeguata in aumento o diminuzione in base alla complessità della questione.
  • La presenza di un residuo minimo non contestato e riconosciuto dal contribuente può portare alla cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme pagate, con possibile riconoscimento delle spese a carico dell'agente per la parte contestata ingiustificatamente.
  • In caso di contestazione sulla legittimazione passiva dell'agente, è opportuno chiedere l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore quando rilevante, ma ciò non esime l'agente dall'obbligo di verificare l'esistenza effettiva del credito prima di agire.

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