Sentenza del 02/09/2022 n. 25797 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento 2016 che, in esito a Docfa, ha confermato la categoria catastale D1 ma rettificato la rendita da Euro 1.282,00 a Euro 8.090,00. Contestazioni principali: nullità per difetto di sottoscrizione; illegittima inclusione della torre eolica nel calcolo della rendita; violazione di norme catastali (D.M. n. 701/1994, D.L. n. 652/1939); difetto di motivazione e mancanza di prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che il giudice d'appello avesse valutato soltanto le caratteristiche costruttive e l'ancoraggio al suolo della torre eolica senza verificare la sua specifica funzionalità nel processo produttivo di produzione di energia elettrica (criterio decisivo alla luce della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21). Il ricorso è stato invece respinto quanto ai motivi relativi alla modalità di motivazione dell'avviso e alla stima diretta (motivi 9, 10 e 11), mentre gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza è cassata e il procedimento rinviato alla Commissione tributaria regionale della Basilicata perché: a) accerti se la torre costituisca macchinario/congegno/impianto funzionale al processo produttivo e quindi debba essere esclusa dalla determinazione della rendita; b) proceda a un nuovo accertamento della rendita dell'opificio tenendo conto dell'esclusione eventuale degli impianti funzionali e applicando i principi e coefficienti di legge. La decisione comporta l'accoglimento parziale del ricorso del privato e la rimessione della valutazione di fatto al giudice di merito.
Norme richiamate
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Norma chiave: distingue ciò che va valutato nella rendita (suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi) ed esclude esplicitamente macchinari/impianti funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro immobilizzazione al suolo. La verifica primaria è dunque la strumentalità rispetto al processo produttivo, non la mera solidità o infissione al suolo.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2
Riferimento al metodo di stima basato sul costo di ricostruzione utilizzato dall'amministrazione per la stima diretta degli immobili a destinazione speciale/particolare; la Corte riconosce la legittimità dell'impiego di tale metodo purché correttamente applicato.
R.D.L. n. 652 del 1939 (richiami vari: art. 4, art. 10, art. 20)
Quadro normativo sulle categorie catastali e sulla nozione di immobile urbano/unità immobiliare; la legge storica rileva per l'identificazione dell'opificio ma non esclude l'applicazione della L. n. 208/2015 che opera per esclusione degli impianti funzionali.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
Definizione di unità immobiliare e criteri per l'accatastamento; utilizzata dalle parti per discutere l'autonomia funzionale e reddituale della torre.
Circolare n. 6 dell'Agenzia del Territorio del 30 novembre 2012
Fornisce criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (elementi da considerare nel costo di ricostruzione). Richiamata dall'amministrazione quale base tecnica per la stima.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla possibile nullità per motivazione apparente; la Corte ha però ritenuto che la motivazione del giudice d'appello non fosse meramente apparente.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Principio generale sul dovere di motivazione degli atti amministrativi invocato dalla ricorrente contro l'avviso di accertamento; la Corte ha comunque ritenuto che, nella procedura Docfa, la motivazione potesse consistere anche nella indicazione dei dati oggettivi e della stima tecnica allegata.
Massime di principio
- La qualificazione della torre eolica come 'costruzione' o come 'macchinario/impianto' dipende primariamente dalla sua funzionalità rispetto al processo produttivo (strumentalità), non dalla sua consistenza fisica o dall'essere infissa al suolo.
- Se un elemento è funzionale ed essenziale al processo produttivo (es. parte integrante dell'aerogeneratore che contribuisce alla generazione di energia), deve essere escluso dalla base imponibile ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21.
- In sede di merito il giudice deve effettuare un accertamento concreto e motivato sulla funzione tecnica dell'elemento (prove e perizie tecniche): la sola valutazione delle caratteristiche costruttive non è sufficiente.
- Nel contesto della procedura Docfa l'Agenzia può rideterminare la rendita mediante stima tecnica; la motivazione dell'atto è adeguata quando l'ufficio indica i dati oggettivi e la stima tecnica che giustificano la diversa valutazione, salvo mutamento degli elementi di fatto dichiarati.
- Per il contribuente è determinante produrre perizie tecniche specifiche volte a dimostrare la strumentalità dell'elemento al processo produttivo; in assenza di prova contraria, l'amministrazione può includere l'elemento nella stima.
- In caso di dubbio sulla natura impiantistica della torre, la controversia va rimessa al giudice di merito per valutazione istruttoria e, se riconosciuta l'appartenenza al processo produttivo, la rendita va ricalcolata escludendo il valore dei macchinari/impianti.
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