Cassazione Civile, Ordinanza n. 29725/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in appello, di differenze retributive e altre spettanze in favore di un cameriere che aveva lavorato stagionalmente presso un ristorante dal maggio all'ottobre di ciascun anno tra il 2005 e il 2009. Il lavoratore risultava formalmente assunto solo per alcuni degli anni indicati, ma la Corte d'appello ha ritenuto, sulla base delle testimonianze e di una consulenza tecnica d'ufficio, che egli fosse stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale per l'intero periodo dedotto e ha liquidato le somme dovute. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità di domande nuove e modificative formulate in appello dal lavoratore; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento della prova quanto alla sussistenza di un unico rapporto di lavoro per tutto il periodo 2005-2009; 3) ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte valorizzato fatti non provati, in particolare con riferimento alle modalità di svolgimento della prestazione e al lavoro straordinario; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte considerato la consulenza tecnica come mezzo di prova e per avere, secondo la ricorrente, esonerato il lavoratore dall'onere di provare i fatti costitutivi del credito retributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omesso esame di un'eccezione processuale non integra omissione di pronuncia e, comunque, la decisione di merito sul rapporto implica implicitamente la valutazione di ammissibilità delle domande. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché la doglianza, formalmente veicolata come violazione dell'art. 115 c.p.c. e come travisamento della prova, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre precisato che il travisamento deducibile in cassazione richiede l'attribuzione di un'informazione impossibile da ricondurre alla fonte di prova, circostanza non ricorrente. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, chiarendo che la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile solo se l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito a soggetto diverso da quello onerato, mentre nella specie la Corte territoriale aveva ritenuto la domanda provata all'esito dell'istruttoria, limitandosi a demandare al CTU la quantificazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata decisione su un'eccezione processuale non integra omissione di pronuncia; l'omessa pronuncia riguarda le domande e le eccezioni di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disconosce espressamente/implicitamente la regola di disponibilità della prova; non può essere usata per contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova ricostruzione del merito.
La violazione della regola sull'onere della prova è deducibile solo se il giudice ha invertito l'onere tra le parti; non quando si contesti il mancato assolvimento dell'onere da parte del soggetto onerato o la sola funzione estimativa del CTU.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare la violazione dell'art. 2697 c.c. nei limiti dell'erronea attribuzione dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per le doglianze di nullità processuale e per le asserite violazioni dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c.
È la norma che disciplina la proposta del relatore comunicata alle parti in vista dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non si esprima su una domanda o eccezione di merito; il mancato esame di questioni meramente processuali non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 112 c.p.c.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione delle prove: ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disattende la regola della disponibilità del materiale probatorio.
- Il travisamento della prova deducibile in cassazione presuppone l'attribuzione a una fonte di prova di un contenuto informativo non riconducibile al mezzo istruttorio; non basta contestare l'apprezzamento o la selezione dei contenuti probatori compiuta dal giudice di merito.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio quando sia utilizzata per la mera quantificazione del credito già accertato sulla base dell'istruttoria; non può supplire all'assolvimento dell'onere probatorio sui fatti costitutivi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la sufficienza o la qualità della prova raccolta dalla parte onerata.
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