Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38983/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che li aveva riconosciuti colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione per avere ceduto immobili della società fallita Sinergy Costruzioni s.r.l. in favore di PRO.MA s.r.l., contestando: 1) omissione di assoluzione con riferimento a una specifica somma di €180.000,00 (credito fittizio e meccanismo di compensazione/accollo); 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 521 c.p.p.), perché la condanna si sarebbe basata su profili diversi rispetto a quelli dedotti in imputazione; 3) carenza dell'elemento oggettivo (inesistenza di un danno concreto o di pericolo per i creditori) e, correlatamente, 4) insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la bancarotta fraudolenta; 5) in subordine, configurabilità del tentativo ex art. 56 c.p. anziché del reato consumato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente motivato la rilevanza della cessione immobiliare come atto distrattivo, nonostante alcuni dettagli dell'operazione (es. comunicazione agli istituti di credito) si fossero rivelati insussistenti: il reato si realizza con il distacco di beni dal patrimonio senza corrispettivo e con la possibilità di pregiudizio per i creditori; non è richiesta la prova dell'effettivo danno. La Corte ha inoltre ritenuto non violato il principio di correlazione fra imputazione e sentenza e ha confermato la sussistenza del dolo generico. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)

    Citata in relazione alla riduzione delle pene accessorie; la Corte non entra nel merito della norma ma la applica per la determinazione delle pene accessorie

  • art. 219 comma 2 n.1 legge fallimentare

    Men- zionata come aggravante la cui applicazione era stata esclusa in primo grado; la sentenza ricostruisce le fattispecie aggravanti senza ravvisare profili da riformare sulla materia

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il principio di correlazione fra imputazione e sentenza è stato interpretato restrittivamente: non si viola quando l'imputato ha avuto conoscenza degli elementi di accusa e la differenza non pregiudica la possibilità di difesa; la sentenza può motivare la condanna sulla base del complesso dell'operazione indicata in imputazione

  • art. 1273 comma 2 cod. civ.

    prevede, a tal fine, che il creditore abbia dichiarato espressamente di voler liberare il debitore originario

    La Corte ha richiamato la norma per affermare che l'accollo non ha efficacia liberatoria in assenza della dichiarazione del creditore; dunque l'accollo non ha tolto la garanzia sul patrimonio della fallita

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti quale possibile alternativa (tentativo) ma la Corte ha osservato che il reato si perfeziona con il distacco del bene dal patrimonio, perciò la fattispecie è risultata consumata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'obbligo del versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto il versamento di una somma in favore della Cassa

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi riproponibili in Cassazione; i ricorrenti hanno proposto motivi comuni nei limiti di detta norma

Massime di principio

  • Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione si realizza con il distacco di beni dal patrimonio senza corrispettivo utile alla società: non è necessario provare l'effettivo danno subito dai creditori, è sufficiente la possibilità di pregiudizio (rischio ex ante).
  • L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: non occorre la prova che gli agenti conoscessero lo stato di insolvenza o avessero lo scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori, ma la consapevole volontà di destinare il patrimonio a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni sociali.
  • Un accollo o altra formalità negoziale che non abbia efficacia liberatoria (per esempio perché il creditore non ha dichiarato la liberazione) non impedisce la configurazione di bancarotta distrattiva se da quell'operazione deriva il distacco patrimoniale.
  • Il principio di correlazione fra imputazione e sentenza non si traduce in una fedeltà letterale: è sufficiente che l'imputato abbia avuto conoscenza degli elementi su cui la condanna si basa e abbia potuto esercitare la propria difesa; modifiche non sostanziali dei profili non sempre integrano violazione dell'art. 521 c.p.p.
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione di merito delle prove: i motivi che postulano una diversa valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili se si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali.
  • Il reato si considera perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'impresa; quindi, la configurazione del tentativo è esclusa quando l'atto dispositvo si sia effettivamente realizzato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.