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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00600/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni 2006 e 2007 con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, in ragione della ritenuta incongruenza tra il reddito dichiarato e gli indici di capacità contributiva desunti dal possesso di beni e da altre circostanze, anche riferite al coniuge e alla partecipazione in una società in accomandita semplice. La contribuente impugnava gli avvisi e otteneva in primo grado un parziale accoglimento; in appello la CTR riconosceva ulteriori elementi favorevoli alla contribuente, tra cui il disinvestimento da buoni postali, e rigettava l'appello incidentale dell'Ufficio. In Cassazione la contribuente proponeva tre motivi: (1) lamentava la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 10 settembre 1992, oltre a vizi motivazionali e di ultrapetizione, sostenendo che il redditometro si fonderebbe su mere presunzioni semplici e che l'Ufficio non avrebbe provato adeguatamente la capacità contributiva né considerato le difese offerte in contraddittorio; (2) deduceva la violazione dell'art. 38 e dell'art. 112 c.p.c., oltre a omessa pronuncia e vizi motivazionali, per asserita mancanza negli avvisi dei conteggi e della metodologia di calcolo del reddito sintetico; (3) contestava che la CTR non avesse valorizzato la partecipazione di soggetti terzi al sostenimento delle spese relative ai beni, invocando altresì l'art. 112 c.p.c. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, censurando la detrazione dal reddito imponibile di somme ritenute dalla CTR compatibili con la prova contraria del contribuente, in particolare un rimborso di buoni fruttiferi postali e un assegno circolare proveniente da un familiare.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale della contribuente. In particolare, ritiene che i primi tre motivi siano formulati in modo promiscuo, con sovrapposizione non consentita tra vizi di violazione di legge e vizi motivazionali, e comunque infondati alla luce della disciplina del redditometro: l'Amministrazione, una volta indicati gli elementi-indice di capacità contributiva, non è onerata di ulteriori prove, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare, con documentazione idonea, che il maggior reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, oppure che le spese sono state sostenute con redditi esenti o già tassati. La Corte rigetta anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo corretto l'apprezzamento della CTR circa la rilevanza della prova contraria offerta dalla contribuente, valorizzata attraverso il riferimento cronologico e la finalità delle dazioni. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma quarto; comma sesto

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indici di capacità contributiva; la loro effettiva disponibilità legittima la presunzione legale relativa di maggiore reddito, superabile dal contribuente con prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o dell'insussistenza/misura inferiore del reddito presunto.

  • D.M. 10 settembre 1992

    Gli indici ivi previsti integrano il sistema del redditometro e consentono la ricostruzione presuntiva del reddito in base alla disponibilità di beni e servizi.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia, ma la Corte esclude che tali vizi sussistano nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce l'inammissibilità della mescolanza di censure eterogenee, quando violazione di legge e vizio motivazionale siano dedotti promiscuamente senza separata individuazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, preclude la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il giudice di appello confermi la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte richiama la struttura presuntiva del redditometro, che consente di risalire dal fatto noto della disponibilità di beni al fatto ignoto della capacità contributiva.

  • art. 2728 c.c.

    La disponibilità di alcuni beni integra una presunzione legale di capacità contributiva, che il giudice non può neutralizzare se non valutando la prova contraria del contribuente.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni o servizi indicativi di capacità contributiva consente all'Amministrazione di presumere il maggior reddito senza dover fornire ulteriori prove oltre al fatto-indice.
  • La prova contraria grava sul contribuente e deve essere documentale: non basta allegare la mera esistenza di ulteriori risorse economiche, ma occorre dimostrarne l'effettiva disponibilità, durata del possesso e riferibilità al pagamento delle spese contestate.
  • Il giudice tributario, accertata l'effettività degli elementi-indice valorizzati dall'Ufficio, non può privarli del valore presuntivo previsto dalla legge, ma solo valutare la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme impiegate.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile mescolare, in un unico motivo, doglianze di violazione di legge e censure motivazionali senza una netta distinzione tra i rispettivi presupposti e contenuti.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto storico non è deducibile in cassazione quando il giudice d'appello confermi la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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