Cassazione Civile, Ordinanza n. 17071/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso dell'addizionale IRES per l'anno 2012 prevista dall'art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112/2008, sostenendo che la relativa imposizione fosse illegittima alla luce dei principi costituzionali e della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, che aveva dichiarato l'illegittimità della c.d. Robin tax. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso in primo grado e l'appello erano stati respinti. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e dell'art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112/2008, assumendo che la sentenza n. 10/2015 dovesse spiegare effetti retroattivi e che il limite temporale indicato nella motivazione non fosse vincolante; 2) violazione degli artt. 136 e 137 Cost. e dell'art. 30 l. n. 87/1953, per asserita violazione del giudicato costituzionale, poiché la CTR avrebbe dato rilievo alla modulazione temporale contenuta nella motivazione della sentenza costituzionale; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 6, 13 e 14 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1, sostenendo che l'efficacia solo pro futuro della declaratoria dovesse comunque lasciare impregiudicati i contribuenti che avevano già impugnato il diniego di rimborso e che la disciplina fiscale fosse discriminatoria e lesiva della tutela giurisdizionale e patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non ammissibile la deduzione diretta della violazione di norme costituzionali in cassazione, affermando che il contrasto va veicolato tramite la questione di legittimità costituzionale della norma applicata. Ha inoltre ritenuto infondata la tesi secondo cui la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 sarebbe un mero suggerimento privo di vincolatività: la motivazione è stata invece letta come espressione della ratio decidendi, che delimita gli effetti temporali della declaratoria di illegittimità al solo futuro. La Corte ha escluso che i giudici di merito potessero disapplicare o riconsiderare quel bilanciamento, osservando che la pronuncia costituzionale non è impugnabile e che non è consentito distinguere gli effetti in base al fatto che il rapporto fosse già stato litigioso. Ha anche richiamato l'orientamento consolidato di legittimità secondo cui la sentenza n. 10/2015 non produce effetti ex tunc, neppure nei giudizi pendenti. È stata quindi confermata la condanna alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 81, commi 16-18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112
Costituisce la norma impositiva oggetto della domanda di rimborso e del giudizio di legittimità costituzionale; la Corte ne prende atto come disposizione dichiarata illegittima con effetti temporalmente limitati dalla Corte costituzionale.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente e dalla motivazione della sentenza costituzionale come parametro coinvolto nel bilanciamento con altri principi, ma non idoneo a fondare l'applicazione retroattiva della declaratoria di illegittimità.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della pretesa fiscale.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale evocato contro la disciplina fiscale.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della capacità contributiva e della legittimità del prelievo.
art. 77 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale evocato contro la disciplina fiscale.
art. 117 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla CEDU; la Corte osserva che eventuali contrasti convenzionali non consentono la disapplicazione della norma interna o della sentenza costituzionale.
art. 136 Cost.
La Corte ribadisce che la sentenza costituzionale di accoglimento esplica effetti erga omnes, ma nella specie tali effetti sono stati temporalmente modulati dalla stessa Corte costituzionale.
art. 137 Cost.
Richiamato per affermare che le sentenze della Corte costituzionale non sono soggette ad impugnazione.
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato dalla ricorrente nel denunciare la pretesa violazione del giudicato costituzionale; la Corte ritiene la censura inammissibile.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i primi e terzo motivo quale vizio di violazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per il secondo motivo quale vizio di nullità/processuale per violazione del giudicato costituzionale.
art. 24 Cost.
Evocato dalla ricorrente in relazione al diritto di azione e alla tutela giurisdizionale; la Corte esclude che la modulazione temporale della declaratoria ne comporti violazione.
art. 111 Cost.
Evocato dalla ricorrente come parametro del giusto processo; la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 6 CEDU
Evocato dalla ricorrente; la Corte ritiene non decisivo il richiamo, in presenza del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale.
art. 13 CEDU
Evocato dalla ricorrente quale diritto a un ricorso effettivo; la Corte ne esclude la violazione.
art. 14 CEDU
Evocato dalla ricorrente per lamentare discriminazione fiscale; la Corte non accoglie la censura.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Evocato dalla ricorrente a tutela dell'integrità patrimoniale; la Corte ritiene che il bilanciamento effettuato escluda la denunciata lesione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata in combinato con l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato aggiuntivo.
Non espressamente citato nel testo; non inserito.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è ammissibile dedurre direttamente la violazione di norme costituzionali: il contrasto tra decisione impugnata e parametri costituzionali deve essere veicolato attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
- La motivazione di una sentenza della Corte costituzionale va letta come esplicazione della ratio del dispositivo; quando la Corte costituzionale modula espressamente gli effetti temporali della declaratoria di illegittimità, tale modulazione è vincolante e non può essere qualificata come mero obiter.
- Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale possono essere temporalmente limitate dalla stessa Corte in presenza di un bilanciamento con altri principi costituzionali, e tale bilanciamento non può essere rimesso in discussione dal giudice comune.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale con effetti solo pro futuro non si estende automaticamente ai rapporti pendenti se la Corte costituzionale ha chiaramente escluso l'efficacia ex tunc.
- Il diritto alla tutela giurisdizionale e i parametri convenzionali invocati non consentono al giudice ordinario di disapplicare la disciplina interna né di disattendere gli effetti temporali fissati dalla Corte costituzionale.
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