Cassazione Civile, Ordinanza n. 31842/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ritenendo assorbito il motivo di merito sulla dedotta violazione dell'art. 58 d.P.R. n. 600/1973. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La lite nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento notificata nel 2018. Il destinatario della cartella ne contestava la legittimità assumendo che fosse stata emessa dalla sede dell'agente della riscossione di Alessandria invece che da quella di Bari. Nei gradi di merito l'opposizione è stata rigettata perché non era stata fornita prova idonea di un domicilio fiscale diverso da quello di Alessandria; il Tribunale ha valorizzato una visura prodotta dall'agente della riscossione, da cui risultava il domicilio fiscale in Alessandria sin dal 23.9.2016. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che nel 2018 era residente all'estero e che, pertanto, il domicilio fiscale doveva essere individuato nell'ultima residenza italiana, ossia Molfetta, con conseguente competenza della sede di Bari dell'agente della riscossione. Tuttavia la Corte ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, priva peraltro di attestazione di conformità; ha inoltre osservato che il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, senza che risultasse agli atti una copia notificata ritualmente formata.
Norme richiamate
Rileva ai fini dell'individuazione del domicilio fiscale del contribuente; il ricorrente sosteneva che, in caso di residenza all'estero, dovesse farsi riferimento all'ultima residenza italiana.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato evocato come norma di riferimento del motivo di ricorso per cassazione per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Ha consentito la decisione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso.
Richiamato per il termine lungo di impugnazione in difetto di allegazione della notifica della sentenza.
Richiamato per il termine breve di impugnazione quando la notificazione della sentenza risulti allegata o emerga dagli atti.
Richiamato come possibile modalità di deposito della copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne ha dato atto per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza della copia notificata della sentenza impugnata, quando necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione, determina l'improcedibilità del ricorso.
- Se il ricorrente allega, espressamente o implicitamente, che la sentenza è stata notificata, grava su di lui l'onere di depositare la copia autentica con la relata di notificazione nel termine di legge; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione dipende dalle allegazioni delle parti e dagli atti acquisibili in cassazione: in assenza di allegazione della notifica della sentenza, opera il termine lungo; in presenza di allegazione o emergenza della notificazione, opera il termine breve.
- La questione di merito eventualmente dedotta in ricorso resta assorbita quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali preliminari.
- La mancata regolare produzione della documentazione prescritta per la verifica della tempestività non può essere superata dalla sola estrazione della sentenza dal fascicolo informatico, se manchi l'attestazione di conformità e la prova della notifica.
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