Cassazione Penale, Sentenza n. 6799/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo: 1) che la truffa continuata era stata erroneamente ritenuta protratta fino al 19/03/2009 o 22/06/2009 mentre la gestione del deposito amministrato n. 447/1014538 era cessata il 22/23 agosto 2007, con conseguente maturazione della prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado; 2) che la Corte d'appello non ha valutato le specifiche operazioni riferibili al deposito contestato e ha impropriamente esteso la condotta al complesso dei rapporti finanziari; 3) che la querela sarebbe tardiva e dunque l'azione penale improcedibile; 4) che le statuizioni civili sono state adottate in violazione del principio della domanda, con riconoscimento di danni patrimoniali non richiesti; 5) che la condanna civile è stata disposta anche per fatti (vendite/rimborsi) diversi da quelli indicati nell'imputazione (acquisti/apocrife).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (prescrizione) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di truffa perché estinto per prescrizione. Il Collegio ha accertato che l'oggetto della contestazione era limitato al deposito amministrato 447/1014538 la cui gestione era cessata il 22/23 agosto 2007 e che, applicando i termini di prescrizione per i reati procedibili a querela (e considerando l'atto interruttivo rappresentato dal decreto di citazione diretta), il reato si era estinto il 23/02/2015, anteriore alla sentenza di primo grado del 28/09/2015. Per tale motivo le statuizioni civili connesse sono state annullate senza rinvio; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di truffa; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata (artifici e raggiri) si riferisse in concreto al deposito amministrato n. 447/1014538 e che la formazione di atti apocrifi era documentata fino a luglio 2007.
Richiamato in relazione alla contestata aggravante; la Corte ha ritenuto in fatto l'esclusione oggettiva dell'aggravante in base alla ricostruzione applicata, con riflessi sul calcolo della prescrizione.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme processuali citate nella censura per omissione di motivazione: invocate per contestare la mancata valutazione da parte della Corte d'appello di specifici profili relativi all'estensione della responsabilità civile rispetto all'imputazione.
Richiamato nei motivi relativi alla tardività della querela e alla declaratoria di improcedibilità; la censura verteva sull'erronea qualificazione della procedibilità e sulle conseguenze processuali.
Invocato in relazione alla declaratoria di improcedibilità per querela tardiva (riguarda la sentenza nei casi di estinzione del reato o improcedibilità) — la censura lamentava omissione di valutazione su questo punto.
artt. 125, 538, 546 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla motivazione e alla congruenza tra motivazione e dispositivo sulla responsabilità civile e sulla quantificazione dei danni; la Corte ha ritenuto assorbiti altri motivi dopo l'accertamento della prescrizione.
Richiamato nella censura sul principio della domanda (limiti della statuizione civile rispetto alla domanda della parte civile); la Corte di legittimità ha ritenuto che le statuizioni civili dovessero essere annullate in ragione dell'estinzione del reato.
Norma citata tra le richiamate per contestare vizi procedurali e di motivazione con riferimento agli effetti penali e civili della sentenza; in fatto la Cassazione ha disposto annullamento per prescrizione, assorbendo altre questioni.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 43339 del 15/09/2023 (Garofalo)
Principio riaffermato dalla Corte: per i reati procedibili a querela il termine di prescrizione decorre dalla data del commesso reato e non dalla data di presentazione della querela; principio decisivo nel calcolo della prescrizione nel caso concreto.
Massime di principio
- Per i reati procedibili a querela il termine di prescrizione decorre dalla data di commissione del reato e non dalla data di presentazione della querela; la pronuncia di Cassazione conferma che questo principio va applicato anche quando la parte lesa acquisisce consapevolezza in data successiva.
- Quando l'imputazione è limitata a specifici rapporti o elementi (es. un deposito amministrato), la durata della condotta illecito va determinata in relazione agli atti riferibili a quell'oggetto: non è lecito estendere temporalmente la fattispecie al complesso dei rapporti senza adeguata motivazione.
- La cessazione della gestione di un rapporto (es. trasferimento di titoli su altro conto su richiesta dell'interessato) può segnare il termine della condotta dolosa e quindi influire sul calcolo della prescrizione.
- Se, alla data della sentenza di primo grado, il reato è già estinto per prescrizione, le statuizioni civili fondate sulla condanna penale vengono invalidate e la sentenza penale va annullata senza rinvio nella parte in cui riguarda il reato estinto.
- La Corte d'appello è tenuta a confrontarsi espressamente e motivatamente con le censure difensive relative a termini di prescrizione e a delimitazione oggettiva della condotta; una motivazione apparente o apodittica può condurre all'annullamento in Cassazione.
- Le parti civili devono formulare esplicitamente nelle domande i profili di danno che intendono far valere (danno morale vs danno patrimoniale), perché il principio della domanda limita le statuizioni del giudice; tuttavia, tale questione può divenire assorbita se la responsabilità penale viene meno per prescrizione.
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