Cassazione Penale, Sentenza n. 29429/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto di prevenzione patrimoniale: si contestava la mancata corretta applicazione del d.lgs. 159/2011 in relazione alla valutazione della pregressa pericolosita sociale (generica e qualificata) di Perre, la presunta omissione o travisamento delle prove rispetto all'arco temporale 2008-2012, la mancata considerazione dei dati economici e delle consulenze tecniche (fonti lecite di reddito, sovrastima delle spese familiari), e l'erronea qualificazione della societa CALMOTER come impresa a partecipazione mafiosa o inquinata da capitali illeciti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Era già intervenuta in sede di appello una parziale riforma del decreto di primo grado: revoca della confisca di tre immobili intestati a Perre e loro restituzione; conferma della confisca del capitale sociale della CALMOTER Sas e dei flussi finanziari ad essa connessi. La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale che, alla luce degli elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni, condanna definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso e altri riscontri), ha qualificato Perre quale imprenditore colluso e concorrente esterno dell'associazione mafiosa nel periodo 2008-2012, giustificando la confisca integrale dell'impresa per l'inquinamento del ciclo aziendale; ha inoltre confermato la correttezza della parziale esclusione degli immobili dalla misura patrimoniale.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
Norme richiamate per i presupposti delle misure di prevenzione patrimoniale: articoli relativi a pericolosita generica (art.1 lett. b), pericolosita qualificata (art.4 lett. b), procedimento e motivazione del decreto (art.10) e disciplina della confisca (art.24); la Corte ha applicato i criteri di valutazione autonoma degli elementi di fatto nel procedimento di prevenzione, con rigore proporzionale allo stadio dei procedimenti penali paralleli.
art. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa)
Richiamato nel confronto fra partecipazione e appartenenza: la Corte ha distinto la partecipazione penale (accertamento giudiziale) dall'appartenenza rilevante ai fini di prevenzione, riconoscendo che condotte esterne e funzionali agli interessi della consorteria possono integrare la nozione di appartenenza ai fini preventivi.
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e art. 3-ter legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamate in tema di ricorso per cassazione contro i decreti di prevenzione: limiti di ammissibilita del ricorso per violazione di legge e di motivazione incompleta o apparente.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare i reati che rilevano ai fini della pericolosita qualificata; la Corte ha ritenuto la condanna definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso elemento idoneo a supportare la qualificata pericolosita nel periodo considerato.
art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 159/2011
Rilevanza del diritto alla prova nel procedimento di prevenzione: la Corte ha richiamato il principio che il terzo destinatario della presunzione di fittizia intestazione possa produrre prove contrarie e che la mancata considerazione di elementi decisivi potrebbe costituire vizio deducibile in cassazione.
art. 6 CEDU
Richiamato nel riferimento ai diritti della difesa e al diritto a un giusto processo; la Corte ha valutato che non sia stata lesa la possibilità di difesa nel procedimento di prevenzione.
Regola la confisca dei beni; la Corte ha applicato il principio secondo cui, se il ciclo aziendale e l'attività d'impresa sono stati integralmente inquinati da profitti illeciti, l'intero capitale sociale e patrimonio aziendale sono confiscabili.
art. 10, comma 2 e 3, d.lgs. n. 159/2011
Previsioni sul decreto motivato in appello e limiti del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse efficace e non meramente apparente.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il giudice può basare la misura anche su fatti non definitivi in sede penale, purché l'accertamento sia fondato su elementi di fatto apprezzabili e non travisati; il rigore richiesto aumenta quanto più favorevole sia l'esito penale per l'interessato.
- Distinzione tra partecipazione penale e appartenenza ai fini preventivi: non occorre in tutti i casi la partecipazione stabile all'associazione per configurare appartenenza ai fini della prevenzione; sono rilevanti comportamenti esterni e funzionali agli interessi della consorteria (figura dell'imprenditore colluso o concorrente esterno).
- Per la confisca dell'impresa occorre valutare se il ciclo aziendale sia stato 'inquinato' (imposizione di prezzi, monopolizzazione, uso del metodo intimidatorio): se l'inquinamento è completo e durevole, può essere disposta la confisca dell'intero capitale sociale anche se l'impresa è stata costituita con capitali inizialmente leciti.
- È necessario stabilire un nesso temporale tra il periodo di manifestazione della pericolosita e l'acquisizione dei beni oggetto di confisca; la mancanza di sproporzione tra redditi leciti e acquisti nel periodo rilevante puo giustificare la revoca della confisca su singoli immobili.
- Il ricorso per cassazione contro i decreti di prevenzione è ammissibile per violazione di legge e motivazione inesistente o apparente; contestazioni meramente critiche della tecnica espositiva o travisamenti non sostenuti da plurime circostanze decisive sono inammissibili.
- Il terzo destinatario della presunzione di fittizia intestazione ha diritto a produrre qualsiasi prova contraria; la mancata adeguata considerazione di prove rilevanti puo costituire motivo valido in sede di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29400/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29401/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29403/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29405/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29413/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29414/2025 del 11/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →