Cassazione Penale, Sentenza n. 29413/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza che ha confermato la condanna per furto in abitazione aggravato commesso in concorso: (1) censure sulla qualificazione del reato come "furto in abitazione" ai sensi dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che mancava il requisito oggettivo della contiguità tra bene principale (abitazione) e bene accessorio (box), posto che il box è situato in altro fabbricato su via diversa a decine di metri; deduce quindi che il fatto avrebbe dovuto essere derubricato a furto semplice con conseguente improcedibilità per mancanza di querela; (2) censure sulla prova dell'identità dell'autore, lamentando che i fotogrammi erano in bianco e nero e sfocati e che l'unico riconoscimento rilevato dalla polizia giudiziaria poteva confondersi con il fratello Vincenzo, dunque la identificazione sarebbe inaffidabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 624-bis, richiamando la nozione di pertinenza (art. 817 c.c.) e la giurisprudenza della Cassazione che ammette la pertinenza anche senza contiguità fisica purché sussista una contiguità di servizio e una destinazione durevole a servizio/ornamento dell'immobile principale: nel caso concreto il box, pur ubicato in altro stabile a circa 30 metri, era posto al servizio dell'abitazione e vi erano riposti beni del titolare, sicché la qualificazione come furto in abitazione è stata confermata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto attendibile il riconoscimento operato dal teste della polizia giudiziaria, valorizzando un fotogramma a colori ad alta risoluzione (n.15) in cui il ricorrente è ben visibile e distinguibile dal fratello; dunque la valutazione di responsabilità non è stata viziata. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Ricondotto al delitto di furto in abitazione anche il furto commesso nelle pertinenze di un luogo destinato a privata dimora; la qualificazione di pertinenza rende applicabile il titolo speciale anche se manca contiguità fisica, quando sussista contiguità di servizio e destinazione durevole.
«Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa»
La nozione di pertinenza si fonda sul vincolo di strumentalità e complementarità funzionale; richiede appartenenza soggettiva al medesimo titolare e contiguità oggettiva che può essere anche solo di servizio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 50105/2023 e precedenti)
Conferma che non è necessaria contiguità fisica assoluta: un garage/box ubicato in diverso complesso condominiale può essere pertinenza se è funzionalmente asservito e idoneo ad arrecare diretta utilità economica all'immobile principale; inoltre la valutazione dell'identità operata da teste (anche di polizia giudiziaria) è ammissibile se attendibile, indipendentemente dallo strumento tecnico usato per l'individuazione.
Massime di principio
- La qualifica di 'pertinenza' si basa su destinazione durevole a servizio/ornamento e sulla relazione funzionale tra i beni: non è necessaria la contiguità fisica assoluta, basta una contiguità di servizio e la utilità diretta al bene principale.
- Quando sussiste pertinenza il reato va inquadrato nell'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione/pertinenze), con le conseguenze sostanziali e processuali di quel titolo; se invece il bene è autonomo il reato può essere derubricato a furto semplice (con possibili implicazioni procedurali come la necessità della querela, ove prevista).
- Su questioni di riconoscimento personale, la Cassazione valuta l'attendibilità complessiva della testimonianza e delle immagini: la qualità di uno o più fotogrammi chiari e l'affermazione convincente del teste possono essere sufficienti a reggere la prova identificativa anche se altri fotogrammi risultino meno nitidi o esista somiglianza con terzi.
- In cassazione la sindacabilità dei fatti e della prova è limitata: le valutazioni di merito su pertinenza, utilità funzionale e credibilità del teste sono confermate salvo palese illogicità, contraddizione o violazione di legge; occorre mostrare errori giuridici o processuali rilevanti per ottenere l'annullamento.
- In casi simili è utile raccogliere elementi concreti che dimostrino la destinazione d'uso durevole (es. dichiarazioni di proprietà, uso continuativo, riposito di beni) e conservare immagini di buona qualità che consentano l'identificazione per evitare contestazioni di prova.
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