Cassazione Penale, Sentenza n. 29400/2025 del 11/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per rapina aggravata e lesioni personali. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione, da parte della Corte territoriale, della concedibilità di misure alternative (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) in ragione dell'entità della pena inflitta (3 anni e 6 mesi), invocando l'art. 20‑bis c.p. che consente la detenzione domiciliare fino a quattro anni; lamentava altresì la mancata applicazione dell'art. 545‑bis c.p.p. con riferimento all'avviso di sostituzione della pena dopo la lettura del dispositivo; (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628 c.2 c.p., deducendo in sostanza che non risulta rinvenuta l'arma e che la dinamica dei fatti rendeva illogico l'uso dell'arma solo dopo le percosse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato/inammissibile il secondo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della conversione della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva (detenzione domiciliare o altra misura prevista dall'art. 20‑bis). Ha invece dichiarato inammissibile il motivo che contestava il riconoscimento dell'aggravante, confermando l'affermazione di responsabilità penale: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sull'attendibilità delle dichiarazioni delle vittime e sui riscontri indiziari, sicché la censura costituiva una rievaluazione del fatto non ammessa in sede di legittimità. Pertanto la condanna resta definitiva quanto alla responsabilità, ma va riesaminata la possibilità di conversione della pena.
Norme richiamate
art. 20‑bis c.p.
La Corte ha rilevato che il secondo comma autorizza la detenzione domiciliare sostitutiva per condanne non superiori a quattro anni; quindi la pena di 3 anni e 6 mesi non era di per sé ostativa e la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare concretamente l'opportunità della misura alternativa.
art. 545‑bis c.p.p.
Il ricorrente aveva invocato la mancata comunicazione alle parti della possibilità di sostituire la pena dopo la lettura del dispositivo; la pronuncia richiama l'obbligo di considerare procedure e avvisi previsti, ma la cassazione ha ritenuto fondata la doglianza soprattutto sul punto della mancata verifica della applicabilità della detenzione domiciliare in concreto.
art. 628 c.p.
commi relativi all'aggravante per uso di arma
La Corte ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante in base alle dichiarazioni della persona offesa e a dichiarazioni convergenti, ritenute attendibili dal giudice di merito; la mancata individuazione materiale dell'arma non esclude la prova dell'uso quando vi siano dichiarazioni rese credibili.
art. 192 c.p.p.
Richiamata la regola secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere utilizzate come fonte probatoria una volta che il giudice di merito ne abbia valutato la credibilità e l'attendibilità intrinseca; la Corte ha ritenuto che tale verifica fosse stata compiuta con motivazione adeguata.
art. 599‑bis c.p.p.
La Corte territoriale ha valorizzato il concordato proposto dai coimputati come elemento riferito alle loro posizioni (segno di resipiscenza) e non come riscontro a favore del ricorrente; il ricorso non poteva utilizzare la rinuncia dei coimputati per negare l'aggravante a carico del ricorrente.
art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1‑bis e ss. c.p.p.
Le norme sono citate in ordine alle modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti per mancata richiesta di trattazione orale nei termini; la procedura è stata correttamente applicata.
Legge n. 689/1981
Richiamate nella contestazione dei criteri di determinazione della pena e delle soglie per alcune misure alternative; la sentenza territoriale aveva fatto riferimento a tali norme nella motivazione sulla congruità della pena.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del fatto e delle prove: le doglianze che chiedono una diversa valutazione della persuasività delle prove sono inammissibili se non si assume la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se il giudice di merito ne verifica e motiva credibilità e attendibilità intrinseca, possono da sole fondare la condanna anche in assenza del riscontro materiale dell'arma.
- La detenzione domiciliare ex art. 20‑bis c.p. può essere applicata quando la condanna è non superiore a quattro anni: il giudice deve valutare concretamente i presupposti e motivare il rifiuto, non può escluderla automaticamente per mera entità della pena se questa rientra nel limite legale.
- Quando l'imputato chiede espressamente, in appello, la conversione della pena in misura alternativa ed essa non è espressamente impedita dalla legge, la Corte d'appello deve esaminare e motivare specificamente la sussistenza o meno dei presupposti per la conversione.
- La rinuncia o il concordato dei coimputati non comporta automaticamente effetti favorevoli sugli altri imputati; la valutazione del comportamento dei coimputati può essere valorizzata dal giudice di merito ma non sostituisce la prova personale a carico di ciascun imputato.
- I vizi procedurali riguardanti avvisi e possibilità di sostituzione della pena possono giustificare l'annullamento parziale con rinvio, anche quando l'affermazione di responsabilità resta confermata.
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