Cassazione Penale, Sentenza n. 29405/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vandoni impugnava la conferma della condanna per truffa in concorso (commessa a Torino tra il 30/05/2017 e il 02/06/2017 ai danni di Antonio Santarella) con due motivi: 1) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione; 2) mancata conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva (pena inflitta: un anno di reclusione), con censura per omesso esame dei presupposti e dell'onere motivazionale introdotto dalla riforma (c.d. riforma Cartabia) in ordine alla valutazione della rieducazione e della prognosi favorevole per l'applicabilità della sanzione sostitutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello aveva dato adeguata motivazione richiamando elementi decisivi (gravità del danno, precedenti penali, assenza di ragioni giustificatrici o elementi positivi). Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato il difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione specifica e prognostica richiesta per la sostituzione della pena (il giudice di merito aveva limitato la motivazione a richiamare le condotte pregresse e i precedenti senza esprimere un giudizio sulla rieducabilità e sull'adempimento futuro delle prescrizioni). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della conversione della pena e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; utilizzato dal ricorrente per censurare la motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla mancata conversione della pena.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato l'articolo in relazione alla necessità di motivare la scelta del trattamento sanzionatorio, valutando gravità, precedenti e assenza di circostanze positive.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente nella giurisprudenza citata come elemento che, dopo determinate riforme, consente al giudice di motivare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in assenza di elementi positivi.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125
Riferimento normativo alla riforma che ha inciso sull'assetto delle circostanze attenuanti (menzionata nella giurisprudenza citata come motivo per cui l'assenza di elementi positivi può giustificare il diniego delle attenuanti).
Giurisprudenza consolidata (es. Sez.5, n. 48117 del 26/10/2023 e altre sezioni citate)
Principio secondo cui la decisione sulla pena sostitutiva richiede motivazione sulla idoneità della pena alla rieducazione e sulla prognosi favorevole circa l'osservanza delle prescrizioni; inoltre, sul diniego delle attenuanti generiche la valutazione è rimessa al giudice del merito salvo manifesta illogicità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto normalmente insindacabile in Cassazione, purché il giudice abbia indicato elementi decisivi e non manifestamente illogici a supporto del rifiuto.
- L'assenza di elementi di segno positivo (anche oltre l'incensuratezza) può legittimare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; non è necessario che il giudice esamini ogni singolo elemento favorevole se ha indicato quelli ritenuti decisivi.
- Quando il condannato chiede la conversione della pena in sanzione sostitutiva, il giudice deve motivare specificamente sulla rieducazione e sulla prognosi favorevole (capacità dell'imputato di osservare le prescrizioni future): non basta limitarsi a richiamare precedenti o la gravità del fatto.
- La sola esistenza di precedenti o recidiva non esclude automaticamente la sanzione sostitutiva; occorre un giudizio motivato che bilanci tali elementi con la possibilità di rieducazione e l'idoneità della pena sostitutiva.
- La mancata motivazione sul punto della conversione costituisce motivo idoneo a cassare la sentenza limitatamente a quella questione e a rinviare per un nuovo esame specifico, lasciando impregiudicata la dichiarazione di responsabilità se correttamente motivata.
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