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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29403/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 06/03/2025 che ha confermato le condanne pronunciate dal Tribunale di Vercelli (giudizio abbreviato): Vanessa Caccamo per il reato di furto pluriaggravato con appropriazione di somme quantificate in euro 1.817.275,67; Amin Derder e Najat El Abdallaoui per i reati di riciclaggio a diversa titolo. I motivi di ricorso della Caccamo erano: (i) censura sulla quantificazione dell'impossessamento (importo ritenuto superiore rispetto ai bonifici rilevati), contestazione della possibilità di impugnare le conclusioni contabili in sede di giudizio abbreviato; (ii) richiesta di derubricazione da furto aggravato ad appropriazione indebita per l'autonomia gestionale sui conti; (iii) esclusione delle aggravanti (entità del danno e uso di mezzi fraudolenti); (iv) contestazione del trattamento sanzionatorio e dell'aumento per continuazione. Derder e El Abdallaoui hanno dedotto in sostanza: (i) carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del riciclaggio (mancata consapevolezza della provenienza illecita del denaro); (ii) vizio nella determinazione della pena e aumento per continuazione; (iii) illegittimità della confisca e del principio di solidarietà applicato al riciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Vanessa Caccamo e dichiarato inammissibili i ricorsi di Derder Amin e di El Abdallaoui Najat. In particolare: il motivo di derubricazione proposto dalla Caccamo è stato ritenuto infondato, essendo la giurisprudenza consolidata che qualifica come furto aggravato l'appropriazione da parte di dipendente che sottrae somme da conti aziendali non avendo una signoria autonoma sulle somme; gli altri motivi dei ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili perché, di fatto, miravano a una rivalutazione del merito (valutazione riservata al giudice di merito) o erano manifestamente infondati. Sono state confermate l'applicazione delle aggravanti, la congruità delle pene e gli aumenti per continuazione, nonché la confisca dei beni (immobile e autovettura intestati all'El Abdallaoui e confisca per equivalente della somma nei confronti del Derder), ritenute prodotto/strumento delle condotte di riciclaggio e reimpiego. Conseguenze processuali: condanna della Caccamo al pagamento delle spese; condanna degli altri ricorrenti al pagamento delle spese e versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto ai termini e alle regole dell'impugnazione e alla valutazione delle censure in sede di cassazione; usato per censurare censure che esulano dai limiti di legittimità.

  • art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati con riferimento alla trattazione in camera di consiglio e alla mancata richiesta di trattazione orale nei termini previsti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiami ai parametri di ammissibilità dei motivi di cassazione; con cui la Corte dichiara inammissibili i motivi che esorbitano dal vizio di legittimità e consistono in rivalutazioni del merito.

  • art. 625 cod. pen.

    Norma sul furto aggravato; la Corte investiga la configurabilità del reato rispetto alla condotta della dipendente che sottrae somme dai conti aziendali.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio; applicata ai comportamenti di Derder e El Abdallaoui in relazione alla disponibilità e all'impiego di somme/proventi illeciti.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca per i reati di riciclaggio e reimpiego; la Corte ne riconosce l'applicabilità anche ai beni non materialmente modificati ma attribuiti diversamente per occultare la provenienza illecita.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena (criteri di individuazione della pena base e di applicazione delle circostanze); la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nel dosaggio sanzionatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche a carico delle parti in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento delle spese e, per due ricorrenti, al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza (esempi citati dalla sentenza)

    La Corte richiama precedenti (Sez. Un. 30/04/1997 n.6402; Sez.4 31/01/2019 n.8128; Sez.2 03/11/2022 n.2098; Sez.4 12/05/2022 n.23129; altre pronunce) per affermare principi: impossibilità di trasformare in cassazione una valutazione di fatto del merito; distinzione tra furto e appropriazione indebita a seconda della signoria sulle somme; nozione di "mezzo fraudolento" e criteri per confisca nei reati di riciclaggio.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito del fatto: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili.
  • Nel rapporto di lavoro, la sottrazione di somme dai conti aziendali da parte di un dipendente che non ha una signoria autonoma sulle somme è configurabile come furto aggravato e non come appropriazione indebita; solo la presenza di una procura che attribuisca signoria autonoma sulle somme può giustificare l'applicazione dell'appropriazione indebita.
  • Per riconoscere aggravanti (abuso della prestazione d'opera; uso di mezzi fraudolenti) è sufficiente che il rapporto di lavoro abbia consentito l'agevolazione della condotta e che siano state adottate modalità astute o l'uso illecito di strumenti (es. password) che eludono le cautele della parte offesa.
  • La quantificazione dell'imposta sul profitto del reato e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione la censura è ammissibile solo se la motivazione è manifestamente illogica o arbitraria.
  • In tema di riciclaggio e reimpiego, la confisca può riguardare sia i beni materialmente trasformati sia quelli il cui titolo o attribuzione è stato alterato dalle operazioni negoziali: la confisca per equivalente può colpire il valore delle somme utilizzate per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
  • Chi impugna valutazioni contabili o perizie deve proporre censura qualificata e specifica: l'assenza di elementi concreti per contraddire gli accertamenti della Guardia di Finanza rende inevitabile il mantenimento della ricostruzione operata dai giudici di merito.
  • Le impugnazioni in cassazione devono rispettare i parametri dell'art. 606 c.p.p.; motivi formulati in termini generici o volti a riequilibrare il giudizio di merito saranno dichiarati inammissibili.

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