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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29414/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Delfino è stato condannato per il delitto di cui all'art. 482 c.p. per aver falsificato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e una presunta ufficializzazione comunale, al fine di evitare il protesto di un assegno da €584,00. Ha impugnato la sentenza di secondo grado denunciando: (1) carenza di motivazione sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il falso era grossolano, il danno esiguo e che aveva provveduto al risarcimento integrale, richiamando la novellazione dell'art. 131-bis c.p. (d.lgs. 150/2022) che valuta anche la condotta successiva al reato; (2) errata applicazione dell'art. 69 c.p. e incapacità di valutare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, con riferimento a una questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la novellazione dell'art. 131-bis (che contempla anche la condotta successiva) vada interpretata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite: la condotta successiva può essere valutata ma solo entro un giudizio complessivo di tenuità fondato sui parametri dell'art. 133 c.p. La gravità dell'offesa (reato contro la fede pubblica), la modalità di occultamento dell'inadempimento e i precedenti specifici dell'imputato (reati della stessa indole) giustificano il diniego della causa di non punibilità. Quanto al secondo motivo, è stato dichiarato inammissibile: la Corte territoriale non ha escluso l'equivalenza delle attenuanti per un precetto di legge, ma perché il reato è stato commesso dopo che l'imputato aveva beneficiato di una misura alternativa (affidamento in prova), vanificando la finalità rieducativa; la questione costituzionale evocata non era quindi rilevante. Il ricorso è stato complessivamente rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 482 cod. pen.

    Norma richiamata come titolo di reato per la falsificazione della dichiarazione e della presunta ufficializzazione; la pronuncia conferma che la condotta contestata rientra in tale fattispecie e giustifica la condanna.

  • art. 131-bis cod. pen. (novellato dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150)

    «condotta susseguente al reato»

    La novellazione include la condotta successiva tra gli elementi da valutare per escludere la punibilità per particolare tenuità, ma la Corte precisa che tale elemento va considerato solo nell'ambito di un giudizio complessivo sui parametri dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente da solo a rendere particolarmente tenue un'offesa che non lo era al momento del fatto.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri per valutare la tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): la Corte lo applica per affermare che l'insieme degli elementi non giustifica l'esclusione della punibilità.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato nella motivazione difensiva relativa al rapporto tra circostanze attenuanti e recidiva; la Corte lo ritiene non decisivo nel caso concreto poiché la negazione della prevalenza delle attenuanti non è stata fondata su tale preclusione normativa ma sul fatto che l'imputato ha commesso il reato dopo aver fallito la finalità rieducativa di una misura alternativa.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato l'art. 131-bis includendo tra gli elementi da valutare la condotta successiva; la Corte ne interpreta l'ambito in raccordo con la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un bilancio complessivo basato sui parametri dell'art. 133 c.p.; la condotta successiva all'illecito può essere rilevante ma non è mai, di per sé, determinante.
  • Nei reati che ledono la fede pubblica (es. falsificazione di documenti), la gravità intrinseca dell'offesa pesa fortemente contro il riconoscimento della non punibilità per tenuità.
  • I precedenti penali e reati della stessa indole costituiscono elementi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità.
  • La riparazione del danno, pur rilevante, va valutata nel contesto complessivo della condotta e non garantisce automaticamente l'esclusione della punibilità.
  • La presenza di recidiva o il compimento del reato dopo il fallimento di misure alternative (p.es. affidamento in prova) può impedire il riconoscimento di attenuanti o della non punibilità per tenuità per inefficacia della finalità rieducativa.
  • Eccezioni di legittimità costituzionale (p.es. art. 69 c.p.) possono essere irrilevanti se la decisione è motivata su basi fattuali o alternative non collegate direttamente alla questione costituzionale.
  • In situazioni analoghe è utile documentare tempestivamente l'integrale riparazione, l'assenza di precedenti specifici e la non gravità delle modalità per aumentare la probabilità che la condotta successiva influisca favorevolmente nel bilanciamento art. 133 c.p.

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