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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29401/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per estorsione aggravata e lesioni (fatti del 26/01/2013), denunciando: vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento costitutivo dell'estorsione; illegittima acquisizione e utilizzabilità, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., delle dichiarazioni rese il 26/01/2013 da persone offese poi ritrattanti; errata configurazione dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizi procedurali relativi al rifiuto del rito abbreviato condizionato.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi nei restanti profili e conferma irrevocabili le affermazioni di responsabilità per estorsione e lesioni; accoglie però i ricorsi limitatamente alla censura sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. ("metodo mafioso"). Ha annullato la sentenza impugnata solo in relazione al riconoscimento di tale aggravante, rimettendo la materia ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo esame sul punto. Le altre doglianze (utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, valutazione probatoria, rifiuto del rito abbreviato condizionato, contestazione sulle attenuanti) sono state ritenute infondate o assorbite.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La Corte di merito aveva tratto la colpevolezza dai plurimi elementi probatori (querela, sommarie informazioni, riconoscimento fotografico, referti medici). La Cassazione ritiene la valutazione di merito esaustiva e non sindacabile in questa sede se sorretta da logica e adeguata motivazione.

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni predibattimentali possono essere acquisite al dibattimento anche se poi ritrattate, quando la ritrattazione presenti elementi sintomatici di inquinamento (es. ritrattazione artificiosa, inconsistenza, difformità nette dalle dichiarazioni originarie) e quando la corte dia motivazione puntuale. Nel caso le corti di merito hanno ritenuto fondate le ragioni per l'acquisizione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante "metodo mafioso")

    «l'aggravante è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime - che sono forzate ad accontentare "spontaneamente" il proprio aggressore - non tanto per la propria fama criminale, ma, in particolar modo, per quella che proviene loro dal contesto delinquenziale in cui si muovono, perché idoneo a suscitare paura di rappresaglie ad opera di complici, affiliati e accoliti.»

    Per riconoscere l'aggravante è necessario dimostrare che la violenza o la minaccia assumano una veste tipicamente mafiosa, ossia evochino concretamente la forza intimidatrice di un gruppo criminale (timore di ritorsioni da affiliati/complici), e non si sovrappongano automaticamente all'elemento minaccioso già insito nell'estorsione. Nel caso la motivazione sul "metodo mafioso" è risultata insufficiente e contraddittoria rispetto ad elementi che indicavano comportamento estemporaneo degli imputati.

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen. (rito abbreviato condizionato)

    La condizione di rito abbreviato che preveda assunzione di ulteriore prova richiede che la prova sia integrativa rispetto a informazioni già acquisite (non mera ripetizione). La difesa deve specificare i temi e le circostanze che la prova avrebbe dovuto chiarire; la Corte ha correttamente ritenuto incompatibile la richiesta con la finalità deflattiva del rito.

  • art. 111 Cost. e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivazione sentenza d'appello)

    Le doglianze circa un presunto "copia e incolla" della motivazione di primo grado sono state ritenute infondate: la Corte d'appello ha fornito una valutazione autonoma ed adeguata, e la Cassazione non ha rilevato violazione del principio di motivazione.

  • art. 7 D.L. 152/1991 conv. in legge 203/1991

    Ricostruzione normativa e giurisprudenziale storica: l'aggravante mira a reprimere il metodo mafioso anche quando utilizzato da singoli soggetti, ma la sua applicazione richiede la percezione, nella vittima, del collegamento della minaccia alla forza intimidatrice di un'organizzazione.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante del "metodo mafioso" è necessario che la condotta evochi nella vittima il timore di ritorsioni operate da una struttura organizzata; la mera minaccia o la presenza di legami familiari con soggetti mafiosi non è di per sé sufficiente.
  • Le dichiarazioni predibattimentali ritrattate possono restare utilizzabili se la ritrattazione appare artefatta o incoerente e se la corte motiva puntualmente i motivi per preferire le dichiarazioni originarie.
  • La Cassazione non rivede valutazioni di fatto puntuali e logiche operate dai giudici di merito; interviene invece quando la motivazione è omessa, contraddittoria o non conforme ai principi di legge.
  • La richiesta di rito abbreviato condizionato all'assunzione di prove già rese in indagine è improponibile se tali prove devono essere solo rinnovate senza carattere integrativo: la difesa deve indicare specificamente quali elementi nuovi e integrativi si intendono acquisire.
  • In processi con accuse "mafiose", i giudici devono articolare con chiarezza i fatti e i passaggi logici da cui desumono il collegamento tra condotta e intimidazione di gruppo, evitando argomentazioni generiche o esclusivamente descrittive della modalità di comportamento.

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