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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31667/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento ICI per le annualità 2007 e 2008 relativi a un complesso produttivo immobiliare in categoria D, privo di rendita catastale fino all'accatastamento intervenuto il 29 gennaio 2011. La società contribuente, dopo l'intimazione, aveva versato l'imposta e gli interessi, ma aveva impugnato solo le sanzioni per omessa dichiarazione, sostenendo l'assenza di colpevolezza e la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa sulla determinazione della rendita catastale dei beni strumentali delle centrali elettriche. La ricorrente censura la decisione della commissione tributaria regionale che aveva annullato le sanzioni, deducendo violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 472/1997 e degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 504/1992, nonché omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; sostiene che non vi fosse incertezza normativa, che il criterio contabile avrebbe dovuto essere applicato in mancanza di accatastamento e che la contribuente era rimasta inerte nel promuovere l'attribuzione della nuova rendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nella fattispecie, sussistesse un'ipotesi di incertezza normativa oggettiva sulla computabilità delle turbine e degli altri impianti nel valore catastale delle centrali elettriche ai fini ICI, incertezza confermata dalla normativa interpretativa, dalla giurisprudenza di legittimità e dalla successiva prassi amministrativa. Ha inoltre valorizzato la condotta della contribuente, che aveva avviato la procedura DOCFA e poi interlocuzioni con il Servizio Catasto, escludendo ogni condotta elusiva o colpevole e riconoscendo così la non debenza delle sanzioni. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    richiamato per la disciplina della responsabilità sanzionatoria tributaria, esclusa in presenza di incertezza normativa oggettiva o assenza di colpevolezza

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    interpretato nel senso che l'incertezza normativa oggettiva è causa di esenzione dalla sanzione distinta dall'ignoranza incolpevole

  • art. 2 d.lgs. 504/1992

    richiamato in relazione ai presupposti dell'ICI e alla determinazione della base imponibile

  • art. 5 d.lgs. 504/1992

    richiamato in tema di determinazione del valore imponibile ai fini ICI

  • art. 5, comma 30, d.lgs. 504/1992

    richiamato dalla ricorrente come norma rilevante per la determinazione della rendita/valore imponibile

  • art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88

    "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo."

    norma di interpretazione autentica che, pur chiarendo i criteri di stima catastale delle centrali elettriche, ha dato luogo a obiettiva incertezza circa i beni da includere e il relativo valore

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    interpretato, per le centrali elettriche, nel senso della inclusione nel fabbricato anche di parti mobili connesse strutturalmente al fine di formare un unico bene complesso

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato come base per la concorrenza degli elementi costitutivi alla determinazione della rendita catastale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, omesso esame e vizio motivazionale

Massime di principio

  • L'"incertezza normativa oggettiva" in materia tributaria ricorre solo quando, nonostante un procedimento interpretativo corretto, non sia possibile individuare con sicurezza e univocamente la norma da applicare; essa è distinta dalla mera ignoranza soggettiva del contribuente e deve essere accertata dal giudice.
  • La presenza di norme di interpretazione autentica, di prassi amministrative contrastanti o tardive e di orientamenti giurisprudenziali non univoci può costituire indice di incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni amministrative tributarie.
  • Ai fini dell'esenzione sanzionatoria non basta l'allegazione astratta del dubbio interpretativo: occorre anche valorizzare la condotta concreta del contribuente, escludendo comportamenti elusivi o omissivi incompatibili con la buona fede.
  • In tema di ICI sulle centrali elettriche, la determinazione della rendita catastale può includere anche impianti e componenti mobili strutturalmente connessi, ma la complessità della delimitazione dei beni assoggettati a imposizione può integrare un'incertezza oggettiva fino ai chiarimenti amministrativi.
  • Quando il contribuente abbia attivato interlocuzioni con il catasto e la disciplina applicabile sia stata chiarita solo successivamente dall'amministrazione, può venire meno la colpevolezza richiesta per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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