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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27435/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, unificando due sentenze ai sensi dell'art. 671 c.p.p., aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivo. Il ricorrente deduceva: (i) omissione nella valutazione dell'estensione della sospensione condizionale della pena già concessa con la prima sentenza alla pena unificata; (ii) illegittimità della pena detentiva inflitta per il reato di lesioni (art. 582 c.p.) perché, per effetto della disciplina di competenza e del sistema sanzionatorio riferibile al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000 e modifiche successive), la reclusione non rientrava tra le sanzioni applicabili in concreto

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame. La Corte ha concluso che la pena detentiva inflitta per il reato di lesioni era illegale perché per i fatti e i termini di prognosi in concreto risultavano applicabili le sanzioni di competenza del giudice di pace (art. 52 d.lgs. n. 274/2000), e che il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena unificata tenendo conto della disciplina applicabile, valutando anche l'eventuale estensione o revoca della sospensione condizionale già concessa

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di unificare più sentenze e rideterminare la pena; applicata come base procedurale per la rideterminazione della pena.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato come norma originaria della prima condanna (reato di immigrazione irregolare), parte del quadro fattuale ma non decisiva sul profilo dell'illegalità della pena per le lesioni.

  • art. 496 cod. pen.

    Richiamato nella descrizione della prima sentenza; norma sostanziale relativa al fatto originario.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; centrale poiché la Corte ha valutato la competenza e il sistema sanzionatorio applicabile al reato di lesioni per determinare l'illegalità della pena detentiva inflitta.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sulle minacce; richiamata come capo di imputazione per il quale era prevista la sanzione della multa.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52

    Disciplina delle sanzioni applicabili ai reati di competenza del giudice di pace; la Corte ha richiamato che, quando il fatto rientra nella competenza del giudice di pace, le sanzioni detentive possono essere escludibili e va applicato il sistema sanzionatorio di tale d.lgs.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Modifica delle competenze per materia che ha trasferito alcune fattispecie di lesioni nell'area di competenza del giudice di pace; la sentenza discute l'effetto di tale modifica sulla determinazione della pena e sulla possibile illegittimità della reclusione inflitta.

  • art. 130, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata per spiegare la mancata correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione a causa dell'impugnazione del provvedimento.

  • Costituzione, artt. 3, 13, 25, 27

    Principi costituzionali richiamati quale fondamento per la possibilità di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena al fine di tutelare diritti fondamentali e il principio di legalità e ragionevole durata del processo.

  • Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023 (L.)

    Pronuncia che ha specificato la competenza del giudice di pace, dopo il d.lgs. n. 150/2022, anche per alcune ipotesi di lesioni con prognosi tra 20 e 40 giorni, e che ha indicato che l'applicazione delle pene del d.lgs. n. 274/2000 non è automatica per fatti anteriori ma va valutata caso per caso.

  • Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)

    Principio chiave affermato: la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena anche in presenza di ricorso inammissibile, e tale illegittimità può essere sanata in sede esecutiva mediante la rimodulazione della pena.

  • Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 (Butera) - citata come indirizzo superato

    Precedente indirizzo secondo il quale il giudice dell'esecuzione non poteva sindacare l'applicazione delle sanzioni proprie del giudice di pace; la Corte ne dichiara il superamento in favore dell'indirizzo che riconosce il potere del giudice dell'esecuzione di porre rimedio alla pena illegale.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere di rilevare e correggere, in sede esecutiva, l'illegalità della pena quando la sanzione inflitta dalla cognizione risulta non compatibile con il sistema sanzionatorio applicabile (per esempio per incompetenza funzionale del giudice di merito rispetto alla fattispecie).
  • Se un reato risulta di competenza del giudice di pace e il relativo ordinamento sanzionatorio esclude la pena detentiva applicata in primo grado, la pena detentiva è 'illegale' e deve essere rimodulata secondo le sanzioni previste per il giudice di pace.
  • L'applicazione dell'istituto della continuazione e l'unificazione delle pene impongono al giudice dell'esecuzione di valutare se estendere o revocare la sospensione condizionale già concessa: l'estensione non è automatica ma va verificata caso per caso.
  • Le modifiche normative di competenza (es. d.lgs. n. 150/2022) possono incidere sulla determinazione della pena in sede esecutiva, ma la valutazione concreta della maggiore favorevolezza è caso per caso, considerando anche la normativa previgente quando rilevante.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena sulla base dei principi costituzionali e giurisprudenziali, e, se necessario, annullare e rinviare per una nuova determinazione della pena al giudice dell'esecuzione.

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