Cassazione Civile, Ordinanza n. 18742/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da marzo 2015, di alcune voci economiche (premio di produzione, elemento di maggiorazione e superminimo) che erano state corrisposte fino al febbraio 2015 in base a contratti collettivi aziendali integrativi. La società datrice di lavoro aveva comunicato la disdetta degli accordi integrativi nel settembre 2014 e, in giudizio, sosteneva che tali accordi non si fossero trasformati in contratti a tempo indeterminato e fossero quindi liberamente disdettabili, nonché che non fosse provato un uso aziendale idoneo a consolidare il trattamento migliorativo. Dopo il rigetto in primo grado delle opposizioni ai decreti ingiuntivi ottenuti dai lavoratori e il rigetto dell’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente/contraddittoria; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova, valutazione delle prove e presunzioni; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 2697 c.c. e 356 c.p.c. per mancata ammissione di prove istruttorie richieste dalla società; 4) ulteriore nullità per omessa pronuncia e contraddittorietà della motivazione; 5) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali ex artt. 1362 ss. c.c. per avere, secondo la ricorrente, travisato la volontà delle parti collettive e il contenuto degli accordi aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, chiarendo che non vi era omessa pronuncia né motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria, perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente e comprensibile e non era mera ripetizione della decisione di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la doglianza non denunciava una reale violazione delle regole sull’onere della prova o sull’uso delle prove, ma mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e decisività delle prove asseritamente non ammesse, non essendo stati trascritti i capitoli di prova né dimostrato che la loro assunzione avrebbe potuto sovvertire l’esito della lite. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, rilevando la mancanza di trascrizione del contenuto dei contratti collettivi aziendali e la sostanziale riproposizione di censure sulla valutazione delle prove. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su una domanda o un’eccezione; non basta una motivazione sintetica o non condivisa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile sussiste solo se la motivazione, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
richiama il minimo costituzionale della motivazione, che non è violato quando la sentenza espone, anche sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito.
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la ponderazione delle prove acquisite.
la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola diversa; non per contestare il merito della valutazione probatoria.
la violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice assegna l’onere alla parte sbagliata; non se si contesta l’esito della valutazione delle prove.
l’apprezzamento circa l’utilizzo e la convergenza delle presunzioni semplici spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivato.
art. 24 Cost.
la censura relativa al diritto di difesa non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o per criticare genericamente il mancato accoglimento di richieste istruttorie.
la deduzione in cassazione di errori nell’apprezzamento della prova o nella gestione dell’istruttoria richiede specificità e non può ridursi a contestazioni generiche.
la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici presuppone la trascrizione del testo contrattuale e l’individuazione dell’errore interpretativo; non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio.
i canoni di interpretazione contrattuale non sono violati quando la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e della volontà delle parti.
art. 13, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente è tenuta al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la totale mancanza di decisione su una domanda, eccezione o motivo di gravame; non è configurabile quando la censura investa solo la sufficienza o la qualità della motivazione.
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; è invece sufficiente una motivazione sintetica che consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
- In cassazione non è consentito trasformare censure sulla violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. in un riesame del merito della prova: la doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l’onere probatorio o utilizzato prove non dedotte o attribuito a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto.
- La denuncia di mancata ammissione di prove istruttorie è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i mezzi di prova, ne trascrive il contenuto e dimostra la loro decisività, cioè la concreta idoneità a sovvertire l’esito della controversia.
- La censura per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali deve confrontarsi con il testo del contratto e indicare puntualmente l’errore interpretativo; in mancanza, la doglianza si risolve in una critica alla valutazione del materiale istruttorio, non sindacabile come errore di diritto.
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