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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18318/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze sul trattamento sanzionatorio investivano una valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile in assenza di arbitrarietà o illogicità manifesta. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva riformato la decisione di primo grado in materia di stupefacenti, chiedendo il sindacato sul solo trattamento sanzionatorio. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la determinazione della pena e, in sostanza, il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dell'ingente quantità. La Corte di merito aveva ritenuto prevalenti le attenuanti generiche, valorizzando comunque, ai fini dell'art. 133 c.p., il disvalore del fatto e la gravità della condotta di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Il ricorso è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché riproponeva censure già esaminate e disattese con motivazione ritenuta congrua; inoltre la pena era stata irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, circostanza che non richiede una motivazione analitica sui criteri di quantificazione.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice della detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, richiamata come reato base contestato

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    aggravante dell'ingente quantità, oggetto del giudizio di comparazione con le attenuanti generiche

  • art. 133 c.p.

    criterio utilizzato dal giudice di merito per la commisurazione della pena e per valutare la gravità complessiva del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente, non meramente arbitraria e non manifestamente illogica.
  • Per la determinazione della pena, una motivazione specifica e dettagliata è richiesta soprattutto quando la sanzione è prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; se la pena è contenuta in misura media o vicina al minimo, la scelta del giudice di merito può risultare implicitamente fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di appello quando la motivazione impugnata sia congrua e giuridicamente corretta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati stradaliStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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