Cassazione Civile, Ordinanza n. 13647/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento del carattere fittizio dell'interposizione nella fornitura di manodopera attraverso una società formalmente datrice e, per conseguenza, la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società utilizzatrice del lavoro, con inquadramento superiore, orario a tempo pieno e condanna all'assunzione e alle differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo emersa dall'istruttoria la natura simulatoria del contratto di appalto/intermediazione e respingendo l'eccezione della società circa l'impossibilità di costituire un rapporto a tempo indeterminato per vincoli pubblicistici di reclutamento. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 414, 416, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che l'orario a tempo pieno non era stato allegato/provato e che la prova non poteva essere desunta dalla sola mancata contestazione specifica; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 18, commi 1 e 2-bis, d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008, dell'art. 3-bis d.l. 138/2011 conv. in l. 148/2011, dell'art. 2359 c.c., degli artt. 35 e 236 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., assumendo che i vincoli al reclutamento si applicassero anche alle società controllate indirettamente e, quindi, ostassero alla costituzione giudiziale del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione del principio di non contestazione in relazione all'allegazione e prova dell'orario di lavoro; ha invece accolto il secondo motivo, aderendo all'orientamento secondo cui per le società in house a totale partecipazione pubblica le procedure di reclutamento devono rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità, con conseguente applicazione dei principi del concorso pubblico che impediscono la costituzione iussu iudicis del rapporto di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'insufficienza delle allegazioni del lavoratore.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'onere di allegazione e prova e la rilevanza della non contestazione.
Invocato per censurare l'uso della non contestazione e la valutazione del materiale probatorio.
Invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Invocato per sostenere che l'onere della prova dell'orario a tempo pieno non era stato assolto dal lavoratore.
art. 18, commi 1 e 2-bis, d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008
Per le società di gestione di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica impone procedure di reclutamento improntate a pubblicità, trasparenza e pari opportunità, richiamando i principi del concorso pubblico e ostando alla costituzione giudiziale del rapporto di lavoro.
art. 3-bis d.l. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011
Richiamato insieme all'art. 18 cit. quale base del regime delle società a totale partecipazione pubblica.
Invocato per sostenere l'estensione del controllo anche alle partecipazioni indirette tramite società controllate.
Richiamato quale parametro dei principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità nelle assunzioni pubbliche.
Richiamato nel motivo di ricorso; dal testo non emerge un'interpretazione autonoma specifica.
art. 97 Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di rispetto dei principi del concorso pubblico e dell'imparzialità dell'accesso all'impiego.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, una volta che la parte abbia allegato in modo sufficiente i fatti costitutivi della propria pretesa, la prova può risultare integrata anche attraverso la mancata contestazione specifica della controparte, secondo il principio di non contestazione.
- Le società di gestione dei servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, qualificate come società in house, sono soggette a regole di reclutamento che devono rispettare pubblicità, trasparenza e pari opportunità, con applicazione dei principi del concorso pubblico.
- Per tali società, i vincoli pubblicistici sul reclutamento impediscono la costituzione giudiziale del rapporto di lavoro subordinato in assenza di procedure selettive conformi ai parametri di legge.
- La censura relativa alla prova dell'orario di lavoro è inammissibile quando si risolve in una contestazione del prudente apprezzamento del giudice di merito sull'efficacia della non contestazione e sull'allegazione già svolta dalla parte attrice.
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