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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13571/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da cartelle di pagamento emesse per contributi pretese dall'ex Enpals a seguito di verbale di accertamento, poi opposte da una società emittente televisiva. In primo grado il giudice aveva accolto le opposizioni; in appello, su impugnazione dell'ente previdenziale, la decisione è stata riformata e le opposizioni sono state rigettate. La Corte territoriale ha ritenuto che, pur essendo stata l'iscrizione a ruolo effettuata in pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito, ciò non impedisse al giudice di esaminare nel merito la debenza dei contributi, ritenuti dovuti perché i lavoratori interessati svolgevano attività tecniche rientranti nella disciplina contributiva Enpals, applicabile anche ai committenti di lavoratori autonomi scritturati o ingaggiati. La società ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria, perché la Corte d'appello avrebbe affermato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo ma poi ritenuto esistente il credito; (2) violazione delle norme processuali e del d.lgs. n. 46 del 1999, sostenendo che, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, le cartelle avrebbero dovuto essere annullate e che l'INPS avrebbe formulato solo in appello la domanda di accertamento del credito, tardivamente; (3) violazione degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che l'INPS non avrebbe potuto iscrivere a ruolo i contributi prima della decisione del ricorso amministrativo di secondo grado o del decorso del relativo termine, e che nel caso era applicabile il comma 4 dell'art. 24 e non il comma 3. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso la nullità della motivazione, ha ribadito che l'opposizione alla cartella in materia contributiva si risolve in un'azione di accertamento negativo con cognizione piena, imponendo al giudice di verificare anche nel merito la fondatezza della pretesa contributiva, e ha giudicato generica la doglianza sulla pretesa tardività della domanda dell'ente. Ha inoltre affermato che, quando la cartella consegue a un accertamento già impugnato davanti al giudice, la deduzione dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di provvedimento giudiziale esecutivo non è assistita da un interesse concreto e attuale se non è dedotta l'esecuzione della cartella stessa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto le opposizioni alle cartelle contributive. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, ha ritenuto corretto l'approdo della Corte d'appello sul dovere del giudice di esaminare il merito della pretesa contributiva nonostante eventuali vizi formali dell'iscrizione a ruolo, e ha giudicato infondate o generiche le ulteriori censure processuali. Non sono state liquidate spese di legittimità perché l'INPS non ha svolto attività difensiva e l'agente della riscossione è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del sindacato di legittimità per dedurre nullità della sentenza e violazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    È invocato in relazione al requisito della motivazione della decisione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla nullità della sentenza e della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato sia in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia nelle censure sulla domanda dell'ente previdenziale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nelle censure di violazione di legge processuale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per contestare la sufficienza e la chiarezza della motivazione.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze processuali.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel censurare la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al contenuto della motivazione.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla domanda proposta dall'ente.

  • art. 442 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla disciplina processuale applicabile alle controversie previdenziali.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per contestare la prospettata introduzione in appello di una domanda nuova.

  • art. 24, comma 4, d.lgs. n. 46 del 1999

    La Corte lo richiama come disciplina rilevante per l'iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso amministrativo; la ricorrente sosteneva che nel caso fosse applicabile questo comma.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999

    La Corte richiama la propria giurisprudenza per affermare che la deduzione dell'illegittimità dell'iscrizione per difetto di provvedimento giudiziale esecutivo può difettare di interesse concreto e attuale se non è dedotta l'esecuzione della cartella.

  • art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'illegittimità dell'iscrizione a ruolo prima della decisione amministrativa.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato in relazione all'interpretazione delle norme sull'iscrizione a ruolo e sulla disciplina applicabile.

  • art. 24, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Erroneamente indicato nel testo come art. 13 comma 1 quater; la Corte dà atto del presupposto processuale per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne dà atto come conseguenza processuale del rigetto del ricorso, se dovuto.

  • d.l.C.P.S. n. 708 del 1947

    È richiamato per individuare le attività artistiche, tecniche o amministrative soggette alla disciplina previdenziale ex Enpals.

Massime di principio

  • L'opposizione alla cartella di pagamento in materia contributiva va trattata come un'azione di accertamento negativo del credito con cognizione piena: il giudice deve verificare l'an e il quantum della pretesa anche se il creditore si è limitato a chiedere il rigetto dell'opposizione.
  • L'eventuale illegittimità formale dell'iscrizione a ruolo non consente, di per sé, di arrestare l'esame del merito della pretesa contributiva quando il giudice sia comunque chiamato a stabilire se l'obbligazione esista.
  • Quando la cartella consegue a un accertamento già impugnato in sede giudiziaria, la sola deduzione del difetto di un provvedimento esecutivo sull'accertamento non è utile se non si allega e dimostra un concreto pregiudizio derivante dall'azione esecutiva intrapresa.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di ultrapetizione o di domanda nuova deve essere specifica e autosufficiente; se non sono riprodotti gli atti rilevanti del giudizio di merito, il motivo può essere dichiarato infondato o generico.
  • La motivazione della sentenza non è nulla per contrasto solo apparente se dalla lettura complessiva risulta comprensibile la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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