Cassazione Civile, Ordinanza n. 13623/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva svolto attività per un'azienda sanitaria regionale in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e relative proroghe, chiedendo l'accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto, con nullità dei contratti di collaborazione, reintegra o riammissione nelle mansioni svolte, regolarizzazione previdenziale e assicurativa, nonché condanna alle differenze retributive; in subordine chiedeva comunque il pagamento delle differenze retributive. La corte d'appello aveva ritenuto sussistenti indici di subordinazione (durata pluriennale senza soluzione di continuità, svolgimento di ordinarie attività d'ufficio, orari prestabiliti, controllo presenze, ferie concordate con il dirigente), aveva riconosciuto il danno c.d. comunitario per abusiva reiterazione dei rapporti e aveva altresì liquidato le differenze retributive. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 36 e 7 D.Lgs. 165/2001, art. 2222 c.c. e art. 110, comma 6, D.L. 267/2000, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato come subordinato il rapporto senza valutare i contratti e senza prova della lavoratrice, trattandosi invece di incarichi connessi a un progetto specifico e prorogati per esigenze temporanee e finanziate; con il secondo ha lamentato violazione degli artt. 2126 e 2697 c.c., contestando sia il riconoscimento delle differenze retributive senza prova delle mansioni e dell'inquadramento, sia il riparto dell'onere probatorio in tema di subordinazione; con il terzo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all'assenza di orario predeterminato e di altri indici di subordinazione. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando a sua volta, da un lato, la mancata condanna dell'azienda alla regolarizzazione contributiva e previdenziale e, dall'altro, l'illegittima liquidazione delle spese di appello in misura inferiore ai parametri e il mancato nuovo regolamento delle spese dei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'azienda sanitaria, ritenendo che tutte le censure mirassero in realtà a ottenere un riesame del merito e dell'apprezzamento probatorio compiuto dalla corte territoriale sulla natura subordinata del rapporto, sindacato precluso in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo del ricorso incidentale della lavoratrice, perché la pretesa regolarizzazione contributiva non poteva essere pronunciata senza la partecipazione dell'INPS al giudizio. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale sulle spese, rilevando la violazione dei parametri del D.M. 55/2014 e il dovere del giudice d'appello di procedere, in caso di riforma, a un nuovo regolamento delle spese anche dei gradi precedenti. Decidendo nel merito, ha rideterminato le spese di primo grado e di appello in misura maggiore rispetto a quella liquidata dalla corte territoriale e ha condannato l'azienda sanitaria alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. n. 165/2001
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto e la tutela applicata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibili le censure di fatto
art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001
invocato per sostenere la legittimità degli incarichi di collaborazione conferiti per professionalità specialistiche e progetti specifici
art. 2222 c.c.
richiamato per prospettare la natura autonoma del rapporto di collaborazione
art. 110, comma 6, D.L. 267/2000
citato nel motivo principale come norma collegata alla disciplina degli incarichi
art. 2126 c.c.
richiamato per contestare il riconoscimento delle differenze retributive e, nel ricorso incidentale, per sostenere la regolarizzazione del rapporto ai fini economici e previdenziali
art. 2697 c.c.
invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte osserva che la censura mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto sulla subordinazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di legittimità per le dedotte violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o il cattivo apprezzamento delle prove
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
"indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto"
richiamato dalla corte territoriale per il danno da abusiva reiterazione dei rapporti, quale parametro di liquidazione dell'indennità risarcitoria
art. 8 L. n. 604/1966
richiamato come criterio di commisurazione dell'indennità onnicomprensiva
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
evocato per colmare il deficit di tutela nel lavoro pubblico e per evitare il contrasto con il diritto UE
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di soccombenza e regolamento delle spese
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
utilizzato per censurare e poi correggere la liquidazione delle spese di lite in base ai parametri forensi
art. 336 c.p.c.
richiamato per il principio secondo cui la riforma della sentenza di primo grado travolge il capo sulle spese e impone il nuovo regolamento delle stesse
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di nuovo esame del merito e delle prove: l'apprezzamento dei fatti e degli indici sintomatici della subordinazione è riservato al giudice di merito se la motivazione è logicamente coerente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli documenti o il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove.
- Quando la sentenza di merito fonda la condanna retributiva su un inquadramento non contestato, la censura che deduce difetto di prova sulle mansioni non coglie la ratio decidendi e non è ammissibile.
- La domanda di regolarizzazione contributiva e previdenziale richiede la partecipazione del soggetto obbligato alla contribuzione; in sua assenza, il giudice non può pronunciarsi utilmente nei suoi confronti.
- In caso di riforma, anche parziale, della decisione di primo grado, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese dei gradi di merito secondo l'esito complessivo della lite.
- La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri vigenti; una liquidazione discosta dai minimi o non ancorata allo scaglione corretto integra errore censurabile in cassazione.
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