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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13556/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere proposta da un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, con conseguente richiesta delle provvidenze economiche e assistenziali previste dalla normativa speciale: speciale elargizione, assegni vitalizi, assistenza psicologica, esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica e fornitura di farmaci di fascia C. La Corte d'appello aveva ritenuto imprescrittibile lo status, ma soggetti a prescrizione i benefici economici, individuando come primo atto interruttivo la domanda amministrativa del 21 febbraio 2018 e dichiarando prescritte le prestazioni maturate prima del 21 febbraio 2008. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha sostenuto che la qualità di vittima del dovere è un diritto soggettivo assistenziale soggetto a prescrizione ordinaria decennale, non essendo la legge a qualificarlo come imprescrittibile; 2) ha contestato la disciplina della prescrizione dei benefici economici, affermando che gli assegni vitalizi costituirebbero un unico diritto di credito e che la speciale elargizione sarebbe comunque prescritta perché il termine sarebbe decorso dalla entrata in vigore della normativa (L. n. 266/2005 o d.P.R. n. 243/2006); 3) ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai benefici assistenziali diversi dalla speciale elargizione e dagli assegni vitalizi, sostenendo che per tali prestazioni sarebbero competenti gli enti del SSN.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il secondo motivo, limitatamente alla questione della prescrizione della speciale elargizione, respingendo il primo motivo, respingendo il secondo motivo per quanto relativo agli assegni vitalizi, e respingendo il terzo motivo sulla legittimazione passiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al capo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, che gli assegni vitalizi sono prestazioni periodiche soggette alla prescrizione dei singoli ratei, mentre per la speciale elargizione il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243/2006, momento dal quale l'interessato avrebbe potuto chiedere l'inserimento nella graduatoria nazionale; pertanto, in mancanza di atti interruttivi, la prescrizione decennale risultava maturata alla data della domanda amministrativa del 21 febbraio 2018. Quanto ai benefici assistenziali, la Corte ha ritenuto che essi costituiscano meri effetti del riconoscimento dello status, e non domande autonome che richiedano un distinto contraddittore.

Norme richiamate

  • artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.

    Richiamati per la disciplina generale della prescrizione; la Corte esclude che lo status di vittima del dovere sia soggetto a prescrizione ordinaria, mentre riconduce a prescrizione decennale i ratei dei benefici economici e individua il dies a quo della speciale elargizione nella data di operatività della disciplina regolamentare.

  • art. 1, commi 563-564, L. n. 266/2005

    Tipizza la condizione di vittima del dovere come status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione di accertamento dello status stesso.

  • art. 2 L. n. 407/1998

    Base normativa dell'assegno vitalizio mensile, qualificato come prestazione periodica soggetta alla prescrizione dei singoli ratei.

  • art. 5 L. n. 206/2004

    Riguarda la speciale elargizione e l'assegno vitalizio speciale; per la speciale elargizione la prescrizione decorre dall'entrata in vigore della disciplina attuativa che consente la domanda di inserimento in graduatoria.

  • art. 6 L. n. 206/2004

    Prevede l'assistenza psicologica, considerata effetto del riconoscimento dello status di vittima del dovere.

  • art. 9 L. n. 206/2004

    Prevede l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica e la gratuità dei farmaci di fascia C; la Corte lo considera effetto conseguente allo status riconosciuto.

  • art. 1 L. n. 203/2000

    Richiamato per il beneficio relativo ai medicinali di fascia C gratuiti, ricondotto dalla Corte agli effetti dello status.

  • d.P.R. n. 243/2006

    La Corte individua nell'entrata in vigore dell'art. 4 di questo regolamento il dies a quo della prescrizione della speciale elargizione, poiché da quel momento l'interessato poteva chiedere l'inserimento nella graduatoria nazionale.

  • art. 4 d.P.R. n. 243/2006

    Norma regolamentare considerata decisiva per la decorrenza della prescrizione della speciale elargizione, in quanto rendeva possibile la proposizione della domanda di inserimento nella graduatoria.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243/2006

    Prevede la graduatoria unica nazionale delle posizioni, formata e aggiornata dal Ministero dell'Interno secondo l'ordine cronologico degli eventi.

  • art. 34, comma 1, d.l. n. 159/2007 conv. in L. n. 222/2007

    Estende alle vittime del dovere il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto per le vittime del terrorismo.

  • art. 2 d.P.R. 28 luglio 1999 n. 510

    Invocato dal Ministero per sostenere il difetto di legittimazione passiva sui benefici assistenziali, ma la Corte ritiene infondata la censura.

Massime di principio

  • Lo status di vittima del dovere ha natura di status soggettivo e, come tale, l'azione volta al suo accertamento non è soggetta a prescrizione, pur restando prescrivibili i singoli benefici economici che da esso derivano.
  • Gli assegni vitalizi riconosciuti dalla normativa speciale hanno natura di prestazioni periodiche: la prescrizione colpisce i singoli ratei non corrisposti e non l'intero diritto in senso unitario.
  • Per la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la disciplina attuativa rende concretamente esercitabile la domanda amministrativa, e non automaticamente dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del beneficio.
  • I benefici assistenziali connessi al riconoscimento dello status, quando non richiedano ulteriori presupposti autonomi, possono essere dichiarati come meri effetti legali dello status stesso e non impongono l'individuazione di un diverso contraddittore.
  • Non integra errore materiale o errore revocatorio l'erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione quando la censura investe l'individuazione del dies a quo e dunque un errore di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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