Cassazione Civile, Ordinanza n. 13575/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria del pensionato nella parte in cui pretendeva la decorrenza dal 1° gennaio 2014. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la novità della questione trattata.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza di una pensione di anzianità riconosciuta a un assicurato rientrante nella disciplina di salvaguardia prevista dalla L. n. 147/2013. La Corte d'appello aveva ritenuto che, pur essendo stata la domanda amministrativa presentata il 29 luglio 2014, il trattamento dovesse decorrere dal 1° gennaio 2014, perché la norma fissava come limite iniziale inderogabile tale data. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo la violazione dell'art. 22 della L. n. 153/1969 e sostenendo che le disposizioni di salvaguardia non derogano alla regola generale secondo cui la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa; ha inoltre escluso che la lettera informativa inviata dall'Istituto agli assicurati potesse incidere sulla disciplina della decorrenza.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, L. 30 aprile 1969, n. 153
la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
La regola generale della decorrenza della pensione di anzianità resta applicabile anche in presenza della disciplina di salvaguardia, salvo espresso diverso disposto normativo.
art. 1, commi 194 e 195, L. 27 dicembre 2013, n. 147
ferme restando le salvaguardie previste...; limite iniziale inderogabile nel 1° gennaio 2014
La disciplina di salvaguardia proroga il regime previgente per taluni lavoratori ma non deroga alla regola generale sulla decorrenza ancorata alla domanda amministrativa; il comma 195 fissa solo un limite iniziale minimo di applicazione.
art. 1, comma 196, L. 27 dicembre 2013, n. 147
affida all'INPS il compito di monitorare le domande... e di non prendere in esame ulteriori domande
La previsione del monitoraggio conferma il carattere contingentato del beneficio e non introduce una disciplina speciale della decorrenza della prestazione.
art. 24, commi 14 e seguenti, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della riforma
La salvaguardia è letta come regime derogatorio rispetto alla riforma pensionistica, ma limitatamente ai requisiti e al regime previgente, non anche alla regola generale di decorrenza se non espressamente prevista.
Massime di principio
- Nelle pensioni di anzianità, la decorrenza del trattamento resta, in linea generale, ancorata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
- Le norme di salvaguardia che mantengono applicabile la disciplina previgente per determinate platee di assicurati non implicano, di per sé, una deroga automatica alla regola generale sulla decorrenza della prestazione.
- Se al momento della domanda amministrativa manca anche solo uno dei presupposti richiesti per la prestazione, la domanda va respinta e l'interessato potrà proporre una nuova domanda solo al momento del maturare di tutti i requisiti, con decorrenza dal mese successivo.
- La fissazione di una data iniziale minima di operatività della salvaguardia non equivale a riconoscere la decorrenza d'ufficio della pensione da quella data in assenza di una domanda già validamente presentata.
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