Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13625/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia non riguarda il merito della lite originaria, ma un successivo procedimento di correzione di errore materiale riferito a un decreto della Corte di cassazione pronunciato ai sensi dell'art. 380-bis. Nel precedente provvedimento era stato dichiarato estinto il giudizio di cassazione promosso dal comune avverso la sentenza della Corte d'appello, con condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente. La parte controricorrente ha chiesto la correzione del decreto, deducendo che nel dispositivo era stata omessa, per mero errore materiale, la formula di distrazione delle spese in favore dei suoi difensori, pur avendone fatto richiesta nel controricorso. Il comune si è opposto alla correzione solo in quanto essa incideva sul dispositivo sulle spese. La Corte ha verificato che la richiesta di distrazione era effettivamente contenuta nel controricorso e ha ritenuto fondata l'istanza di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione materiale e ha disposto la rettifica del decreto precedente, ordinando l'inserimento, dopo la statuizione sulle spese e sugli accessori di legge, della frase che ne dispone la distrazione in favore degli avvocati della parte controricorrente. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione. Il giudizio si è quindi concluso con una correzione del dispositivo limitata all'indicazione della distrazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il decreto da correggere era stato pronunciato ai sensi di tale norma nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 288 c.p.c.

    La Corte applica il procedimento di correzione dell'errore materiale sul provvedimento di legittimità, disponendo l'integrazione del dispositivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale è ammissibile integrare il dispositivo di un provvedimento quando risulti omessa una statuizione già richiesta e risultante dagli atti, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • La distrazione delle spese può essere disposta in sede di correzione materiale quando la relativa richiesta sia stata tempestivamente formulata dalla parte vittoriosa nel controricorso e l'omissione derivi da mero errore materiale del provvedimento.
  • Quando la correzione riguarda soltanto la mancata menzione della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, non è necessario provvedere sulle spese del procedimento di correzione, se il giudice ritiene di seguire il criterio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.