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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04674/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Due dipendenti pubblici, cessati dal servizio per pensionamento dopo aver partecipato a una selezione per la progressione economica orizzontale all'interno della stessa area, avevano ottenuto un collocamento utile nella graduatoria approvata nel 2012; l'Amministrazione, però, con nota successiva aveva riformato la graduatoria espungendo i nominativi di chi, come loro, risultava cessato dal servizio alla data indicata. I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla progressione e il conseguente trattamento economico, sostenendo che la selezione costituiva offerta al pubblico e che la progressione orizzontale, nel pubblico impiego privatizzato, ha natura premiale e non richiede la permanenza in servizio sino all'approvazione della graduatoria. Hanno inoltre denunciato la violazione della contrattazione collettiva di comparto e dei principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento, censurando la modifica postuma della graduatoria. Con il terzo motivo hanno lamentato omesso esame di fatti decisivi relativi all'esercizio dell'autotutela e al danno risarcibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non si fosse attenuta ai principi già affermati in tema di progressioni economiche orizzontali nel comparto agenzie fiscali: una volta definiti i criteri e avviata la procedura, non può essere introdotto il requisito ulteriore della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria, perché la progressione assolve a funzioni corrispettive, premiali e incentivanti e decorre retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché formulato come censura di motivazione non più consentita nel paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., trattandosi non di omesso esame di un fatto decisivo ma di questioni e argomentazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1336 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura di offerta al pubblico della procedura selettiva.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle loro censure, senza una specifica statuizione autonoma della Corte sul punto.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della prevalenza della disciplina contrattuale collettiva.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al buon andamento e al corretto esercizio del potere amministrativo.

  • art. 82 CCNL Comparto Agenzie fiscali

    Norma che disciplina lo sviluppo economico all'interno delle aree; la Corte ne valorizza la funzione e il rinvio alla contrattazione integrativa.

  • art. 83 CCNL Comparto Agenzie fiscali

    Norma che prevede cadenza annuale dei passaggi e criteri oggettivi di selezione, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

  • art. 84 CCNL Comparto Agenzie fiscali

    Richiamato nel quadro della disciplina delle risorse certe e stabili destinate ai passaggi economici.

  • art. 85 CCNL Comparto Agenzie fiscali

    La Corte lo richiama per affermare che le risorse del fondo sono finalizzate a miglioramenti dell'efficienza e a finanziare gli sviluppi di carriera.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della contrattazione collettiva in chiave sistematica e letterale.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per la lettura coordinata delle clausole contrattuali collettive.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 7 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa norma.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la progressione orizzontale avviene nell'ambito del pubblico impiego privatizzato e con disciplina contrattuale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione/falsa applicazione di legge posta a base dei primi due motivi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Nel testo modificato dalla L. n. 134/2012 consente solo l'omesso esame di un fatto decisivo; non copre censure su questioni o argomentazioni.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato come espressione del potere-dovere del giudice di assicurare l'economia processuale.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per l'adozione di interpretazioni processuali non inutilmente dispersive.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in tema di contraddittorio e diritto delle parti a partecipare al processo.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e di parità delle parti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alle garanzie di difesa connesse al contraddittorio.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati per il principio di ragionevole durata e per l'esigenza di evitare formalismi inutili.

Massime di principio

  • Nelle progressioni economiche orizzontali del pubblico impiego contrattualizzato, una volta definiti i criteri di selezione e avviata la procedura, non può essere introdotto un requisito ulteriore non previsto dalla contrattazione collettiva, quale la permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria.
  • La progressione economica interna all'area non ha sola funzione incentivante per prestazioni future, ma assolve anche a funzioni corrispettive e premiali riferite al lavoro già svolto; perciò la decorrenza retroattiva al 1° gennaio è coerente con la disciplina collettiva e neutralizza gli sfasamenti temporali della procedura.
  • La sola circostanza del sopravvenuto pensionamento del dipendente non giustifica, di per sé, l'esclusione dalla graduatoria di una progressione economica orizzontale, se il lavoratore era stato utilmente collocato secondo i criteri fissati dal bando e dal contratto collettivo.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non come critica alla motivazione, alle questioni giuridiche o agli argomenti sviluppati dal giudice di merito.
  • In presenza di ricorso inammissibile o infondato ictu oculi, anche nei casi di litisconsorzio necessario può essere esclusa l'integrazione del contraddittorio quando essa non arrechi alcun vantaggio concreto e comporti solo un inutile aggravio processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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