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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19306/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto formalmente qualificato come collaborazione a progetto instaurato il 9.8.2007, accompagnato da una scrittura integrativa che affidava al collaboratore mansioni riconducibili al Direttore Generale, con richiamo allo statuto sociale della banca. In primo grado era stato accertato un rapporto di lavoro subordinato sin dall'origine, con condanna della banca alla ricostituzione del rapporto e a un'indennità risarcitoria. In appello, la decisione era stata riformata dalla Corte territoriale, che aveva negato la domanda del lavoratore; successivamente questa Corte, con precedente ordinanza rescindente, aveva cassato la sentenza d'appello limitatamente al motivo concernente la simulazione e la qualificazione del contratto a progetto, richiamando i principi sulla necessità di uno specifico progetto o programma di lavoro, autonomo e determinato, e sull'effetto di conversione automatica in lavoro subordinato a tempo indeterminato in mancanza del progetto. Nel giudizio di rinvio la Corte d'Appello ha ritenuto che il progetto fosse privo del requisito di specificità, ha valorizzato la coeva assegnazione delle mansioni dirigenziali e, confermando in parte la sentenza di primo grado, ha riconosciuto al lavoratore le differenze retributive per le mansioni dirigenziali svolte dal 9.8.2007 al 14.5.2010. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1414 c.c., per asserito mancato rispetto del decisum rescindente e per erronea esclusione della specificità del progetto; (2) violazione dell'art. 1362 c.c. e omesso esame dello status di pensionato del lavoratore, che la banca riteneva rilevante per interpretare la volontà negoziale; (3) violazione degli artt. 2697 e 2103 c.c. e vizio motivazionale sul riconoscimento dell'inquadramento e delle differenze retributive, per preteso errato governo dell'onere della prova; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizi motivazionali per avere la Corte d'Appello applicato il principio di non contestazione ai conteggi delle differenze retributive. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che il giudice del rinvio aveva correttamente verificato la conformità del contratto al modello legale del lavoro a progetto, concludendo per l'insussistenza del requisito di specificità del progetto; ha ritenuto in parte inammissibile e comunque infondato il secondo, perché cumulava censure eterogenee e perché lo stato di pensionato era stato comunque considerato; ha ritenuto inammissibile e infondato il terzo, osservando che il giudice di merito aveva svolto il procedimento trifasico corretto per l'inquadramento, accertando in fatto le mansioni effettivamente svolte e collocandole nella declaratoria collettiva; ha ritenuto inammissibile e infondato il quarto, per difetto di specificità e perché la valutazione della contestazione dei conteggi è apprezzamento di merito sorretto da motivazione congrua. Il ricorso è stato dunque respinto integralmente, con condanna della banca alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, quale giudice del rinvio, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni dirigenziali, ritenendo corretta la valutazione sulla mancanza di uno specifico progetto nel contratto a progetto e quindi la conseguente conversione del rapporto. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    La Corte ribadisce che il contratto a progetto richiede l'individuazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.

  • art. 62 d.lgs. n. 276/2003

    È richiamato come norma sui requisiti formali del contratto a progetto; la sua verifica va condotta insieme a quella sulla conformità sostanziale del progetto al modello legale.

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    Se un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è instaurato senza uno specifico progetto, programma o fase di esso, opera la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.

  • art. 1414 c.c.

    È evocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta simulazione del contratto a progetto, ma la Corte conferma che ciò che rileva è la concreta mancanza di uno specifico progetto conforme alla legge.

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato nel motivo accolto in rescissione e nel contesto della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 2103 c.c.

    È invocato per sostenere il diritto alle differenze retributive in relazione alle mansioni effettivamente svolte e all'inquadramento superiore.

  • art. 2095 c.c.

    È richiamato nel contesto della qualificazione dirigenziale del lavoratore.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure vengono scrutinare anche sotto il profilo dell'ammissibilità, rilevando che non è consentita la sovrapposizione di doglianze eterogenee e non specifiche.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come parametro interpretativo del contratto, ma la Corte osserva che il fatto del pensionamento era stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'accertamento delle mansioni svolte e del relativo inquadramento è giudizio di fatto del merito, se sorretto da adeguata motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione della non contestazione dei conteggi è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato per fondare il diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata e sufficiente, in collegamento con il CCNL dirigenti del credito cooperativo.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    È richiamato come parametro dell'indennità risarcitoria già riconosciuta in sentenza di merito.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel lavoro a progetto, la validità del rapporto richiede non solo una collaborazione coordinata e continuativa, ma anche l'individuazione di uno specifico progetto, programma o fase di lavoro con contenuto autonomo, determinato e riferito a un risultato finale distinto dall'ordinaria attività dell'impresa.
  • Se il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è privo di uno specifico progetto conforme ai requisiti legali, opera la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla subordinazione in concreto.
  • La verifica della conformità del rapporto a progetto al modello legale richiede di esaminare insieme il contenuto del contratto e gli eventuali atti integrativi, non potendosi trascurare l'assegnazione contestuale di mansioni incompatibili con la logica del progetto o che replichino sostanzialmente l'oggetto sociale del committente.
  • L'inquadramento professionale del lavoratore subordinato va accertato mediante un procedimento trifasico: individuazione delle mansioni effettivamente svolte, individuazione delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, raffronto tra fatti e qualifiche; tale accertamento è riservato al giudice di merito se motivato in modo congruo.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che sovrappongano in modo promiscuo violazioni di legge, vizi motivazionali ed errori processuali senza una chiara individuazione del vizio dedotto e dei fatti decisivi asseritamente trascurati.
  • La valutazione della contestazione o non contestazione dei conteggi e, più in generale, l'apprezzamento del contenuto delle difese delle parti sono accertamenti di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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