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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19294/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un ex dirigente bancario agiva per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dal demansionamento subito a partire dal 2009. Sosteneva che, prima di tale data, aveva svolto funzioni di vertice come vice direttore generale, membro del comitato di direzione e responsabile della divisione commerciale, con partecipazione alle decisioni strategiche e con elevata autonomia; dopo la riorganizzazione, gli erano stati assegnati incarichi ritenuti meramente settoriali o impiegatizi, quali responsabile del settore parabancario, dell'ufficio acquisti e dei servizi specialistici. Con il ricorso per cassazione articolava sette motivi: denunciava innanzitutto nullità della sentenza per motivazione apparente e difetto di esplicitazione delle ragioni decisorie; poi lamentava violazione degli artt. 2103, 2095, 2697, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la natura apicale delle mansioni originarie, aveva mal valutato la successiva equivalenza professionale, aveva indebitamente qualificato come dirigenziali mansioni che sarebbero state invece impiegatizie e non aveva considerato l'impoverimento del patrimonio professionale e la sottrazione di attribuzioni di coordinamento e direzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente, poiché la Corte territoriale aveva svolto un accertamento di fatto articolato e aveva chiarito il quadro giuridico di riferimento, richiamando il demansionamento e l'art. 2103 c.c. nel testo applicabile ratione temporis. Ha poi dichiarato inammissibili o infondati i motivi dal secondo al settimo, osservando che gran parte delle doglianze non denunciava un errore di sussunzione nella norma, ma mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 2103 c.c. previgente, avendo comparato le mansioni anche all'interno della medesima categoria dirigenziale. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La doglianza di nullità per difetto di motivazione è infondata quando la sentenza, pur sintetica, consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per sostenere il preteso difetto di esplicitazione delle ragioni decisorie.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a una motivazione adeguata; la Corte esclude la violazione perché la motivazione era percepibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ravvisa omissioni o ultrapetizioni.

  • art. 2103 c.c.

    Applicabile nel testo anteriore al d.lgs. n. 81/2015; il giudizio di equivalenza delle mansioni deve essere compiuto anche nell'ambito della medesima categoria, e nella specie la Corte territoriale lo ha fatto correttamente.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce valore legale a prove libere o viceversa; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.

  • art. 2095 c.c.

    Richiamato per la qualificazione dirigenziale delle mansioni e per la distinzione tra livelli apicali e non apicali.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato nella censura sulle mansioni e sull'onere probatorio, ma senza cogliere un effettivo errore di riparto dell'onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte o dichiara di non dover osservare la regola della disponibilità delle prove; non quando valuti diversamente le prove offerte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Per dedurre correttamente la violazione di legge occorre indicare l'errore di sussunzione o di interpretazione della norma, non una semplice contestazione della ricostruzione fattuale.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve specificare le affermazioni della sentenza asseritamente contrastanti con le norme violate e con la giurisprudenza, altrimenti è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura sui fatti relativi alle mansioni successive avrebbe dovuto essere veicolata, se del caso, come vizio di motivazione; non essendo stato formalmente dedotto, resta precluso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito; non basta lamentare una motivazione sintetica se le ragioni decisorie sono comunque percepibili.
  • Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge presuppone un errore di interpretazione o di sussunzione della fattispecie astratta nella norma, mentre la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove attiene al merito ed è censurabile, al più, nei limiti del vizio motivazionale.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: è ammissibile solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove non dedotte o abbia attribuito a prove liberamente valutabili un valore legale, o viceversa.
  • In tema di demansionamento del dirigente, il giudizio di equivalenza ex art. 2103 c.c. va svolto comparando in concreto le mansioni anteriori e successive, anche all'interno della medesima categoria dirigenziale, verificando se vi sia stata effettiva sottrazione delle funzioni qualificanti e del patrimonio professionale.
  • La qualifica di dirigente apicale richiede la partecipazione effettiva alle scelte strategiche dell'impresa; il semplice coordinamento operativo, la funzione di raccordo o la presenza in organi interni consultivi non bastano, di per sé, a integrare la posizione di vertice.
  • In cassazione il motivo che si limita a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza censurare specificamente l'errore di diritto o il vizio motivazionale nei termini richiesti, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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