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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19284/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e della relativa accettazione da parte del controricorrente, dichiarando l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese e ha negato l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 riguarda solo i casi di rigetto o inammissibilità, non anche l'estinzione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia tra una società cooperativa editrice di agenzia di stampa e il controricorrente riguardava, in origine, la qualificazione del rapporto di lavoro privato. La Corte d'appello aveva però dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio nei confronti dell'INPGI, dichiarando assorbito l'appello incidentale e rimettendo la causa al Tribunale. Contro tale decisione la società aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta una rinuncia congiunta al ricorso, accettata dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la riserva di motivazione nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione il giudice può non provvedere sulle spese del giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del processo, poiché la norma si riferisce ai soli esiti di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente nei giudizi di impugnazione non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la disciplina lo collega ai soli esiti di rigetto o inammissibilità.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia, il giudice può non pronunciare sulle spese del giudizio.
  • Se sopravviene una rinuncia validamente accettata, non occorre esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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