Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19283/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato per il periodo 13 febbraio-30 aprile 2002 con una società postale, nel quale il termine era stato apposto per esigenze di servizio connesse ad assenze per ferie, richiamando anche accordi sindacali e la disciplina dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001. In un primo giudizio era stata accertata la nullità del termine con conversione del rapporto e conseguenze ripristinatorie e risarcitorie. Dopo un precedente ricorso per cassazione della società, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio per omesso esame del contenuto degli accordi sindacali richiamati nel contratto. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha ritenuto che la lavoratrice non avesse riproposto la domanda di accertamento della nullità del termine, considerandola rinunciata ex art. 346 c.p.c., e ha ritenuto quindi che mancassero i presupposti per esaminare la domanda risarcitoria; ha inoltre accolto la pretesa restitutoria della società per euro 98.174,00 oltre interessi legali. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 346 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto abbandonata la domanda di nullità del termine, nonostante nella memoria di riassunzione la questione fosse stata trattata e comunque contestata in relazione alle pretese economiche ex art. 32 l. n. 183/2010; 2) violazione degli artt. 112, 132, 277, 346 c.p.c. e 1362 c.c. per non avere la Corte d'appello valutato unitariamente l'atto di riassunzione, dal quale emergeva la volontà di ottenere l'accertamento della nullità del termine; 3) violazione dell'art. 329 c.p.c. perché la riproposizione da parte della società della questione risarcitoria impediva il passaggio in giudicato sulla nullità della clausola; 4) violazione dell'art. 2033 c.c. in tema di interessi sulle somme da restituire. La Cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo che nel giudizio di rinvio la riassunzione rimette le parti nella posizione originaria e impone al giudice di decidere sulla base delle conclusioni già formulate nelle fasi di merito, salvo giudicato interno; ha escluso sia la formazione di un giudicato interno sulla nullità del termine, sia una rinuncia o abbandono della domanda, evidenziando lo stretto nesso tra la domanda di nullità e le contestazioni sulla regolazione delle spettanze economiche fondate sull'art. 32 l. n. 183/2010. Il quarto motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto rinunciata la domanda di nullità del termine e aveva accolto la restituzione in favore della società è stata quindi annullata.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    richiamato come base del precedente giudizio di revocazione promosso dalla società contro la sentenza che aveva accertato la nullità del termine

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    norma evocata per la legittimazione dell'apposizione del termine in presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive anche straordinarie

  • art. 8 CCNL 1994

    indicata quale causale contrattuale richiamata per le assunzioni a termine per necessità del servizio in concomitanza di assenze per ferie

  • art. 346 c.p.c.

    la mancata riproposizione di una domanda può integrare rinuncia solo se risulta inequivocamente dalla condotta processuale; nel giudizio di rinvio, comunque, il giudice deve decidere sulle domande ed eccezioni già proposte salvo giudicato interno

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • artt. 112, 132, 277 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente per censurare l'omessa considerazione della domanda di nullità e dell'atto di riassunzione nel suo complesso

  • art. 329 c.p.c.

    la formazione del giudicato interno richiede capi autonomi e non opera quando la questione è presupposto consequenziale di un capo ancora controverso

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per sostenere la necessità di interpretare l'atto processuale nel suo complesso

  • art. 32 legge n. 183/2010

    richiamato dalle parti per la regolazione delle conseguenze economiche dell'illegittimità del termine

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la disciplina degli interessi sulle somme oggetto di ripetizione, motivo rimasto assorbito

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indicato come base del rito camerale deciso con ordinanza

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la riassunzione rimette le parti nella posizione processuale originaria e il giudice deve decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, anche se una parte non ripropone formalmente tutte le domande o eccezioni, salvo che si sia formato un giudicato interno.
  • La rinuncia o l'abbandono di una domanda non può essere desunta in modo automatico dalla mancata reiterazione formale, ma richiede una condotta processuale univoca e incompatibile con la persistente volontà di ottenere il bene della vita richiesto.
  • Il giudicato interno si forma solo su capi della sentenza autonomi, fondati su presupposti di fatto e di diritto distinti; non si forma quando il capo che si assume passato in giudicato è logicamente e giuridicamente presupposto di una questione ancora controversa.
  • Quando la domanda principale e le pretese economiche o restitutorie sono strettamente connesse, la contestazione di una di esse può implicare la persistente contestazione anche della questione presupposta, escludendo la rinuncia tacita.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge può essere accolta se il giudice di merito ha attribuito alla condotta processuale un significato incompatibile con il contenuto complessivo degli atti e con i principi sul giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.